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Contributo per il funzionamento di ARERA per l’anno 2021

Anche per il 2021, i soggetti che operano nei settori sotto la regolamentazione di ARERA (energia e gas, idrico e rifiuti) sono tenuti al versamento del contributo di funzionamento dell’Autorità.

Per il settore rifiuti, sono dunque coinvolti i soggetti che svolgono attività di:

a) spazzamento e lavaggio delle strade;

b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;

d) recupero dei rifiuti urbani;

e) smaltimento dei rifiuti urbani;

Per quanto concerne i Comuni, bisogna distinguere tra:

a) i Comuni che svolgono e gestiscono in economia il servizio di gestione dei rifiuti urbani (o uno o più servizi che lo compongono) per i quali si può identificare la base imponibile sulla base dei ricavi desumibili dal Piano Economico Finanziario (PEF). In tal caso l’aliquota da applicare sarà pari allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2020. Il contributo non è dovuto qualora l’importo sia inferiore a 100,00 €;

b) i Comuni che svolgono esclusivamente l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti e/o l’attività di spazzamento e lavaggio delle strade senza altresì svolgere nessuno dei servizi di gestione dei rifiuti (in tal caso affidati a un gestore esterno), i quali sono esentati dall’obbligo di versamento del contributo di funzionamento. Restano fermi gli obblighi connessi alla presentazione della dichiarazione/comunicazione on line.

Il termine fissato per il pagamento del contributo di funzionamento è il 2 novembre 2021.

La dichiarazione (obbligatoria anche nel caso in cui il contributo non sia dovuto) deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021. I Comuni che svolgono esclusivamente l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti e/o l’attività di spazzamento e lavaggio delle strade dovranno indicare in tale dichiarazione il valore dei ricavi riconducibili alla componente denominata CARC con l’aggiunta eventuale di quella relativa allo spazzamento e lavaggio delle strade (CSL).

Per un ulteriore approfondimento si riporta l'allegato con le istruzioni tecniche per gli operatori coinvolti.