Contributo per lo scuolabus
L’art. 229 comma 2 bis del testo DL 34/2020 “Rilancio” come emendato alla Camera prevede un fondo per le aziende aggiudicatarie del servizio di trasporto scolastico, che mette fine alla querelle tra Comuni e aziende stesse per il servizio (non) svolto dal 23 febbraio o dal 5 marzo sino a fine maggio. Ricordiamo che l’art. 92 comma 4 bis del DL 18/2020 aveva previsto il principio del “vuoto per pieno” per le aziende hanno fatturato ai Comuni anche il periodo di lock down. Poi quella disposizione è stata soppressa dall’art. 109 del DL 34/2020.
In particolare la nuova norma prevede:
2-bis. “Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell’erogazione dei servizi di trasporto scolastico o oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’istruzione, previa intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All’onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto”.