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Contributo indennità funzione amministratori sicuro fino a fine anno

Il DL 198/2022 in conversione in legge, all’art. 1 comma 20-ter stabilisce che le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022 per l’incremento delle indennità dei sindaci e degli amministratori locali stabilito dalla medesima legge, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche qualora si tratti di comuni che abbiano adottato deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell’indennità prevista dalla normativa all’epoca vigente. La disposizione trova applicazione fino al 31 dicembre 2023 e a condizione che le risorse siano state utilizzate da tali comuni ai fini dell’incremento dell’indennità previste dalla citata legge di bilancio.

Come evidenzia il Servizio studi del Senato, la disposizione specifica che fino al 31 dicembre 2023 possono beneficiare del riparto delle risorse anche quei comuni che “abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, della misura massima dell’indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente”. La disposizione sembrerebbe chiarire in via definitiva alcuni dubbi sollevati dagli enti locali in relazione al comunicato del 9 gennaio 2023 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno con cui venivano fornite alcune precisazioni in relazione al DM 30 maggio 2022, di riparto del fondo per le indennità.

Ai sensi del punto 3 del citato comunicato, infatti, le risorse ripartite con il decreto interministeriale del 30.5.2022 sono destinate, in via esclusiva, a compensare il maggiore onere che gli enti sostengono per adeguare le indennità in precedenza erogate agli amministratori in misura intera rispetto ai nuovi importi derivanti dall’applicazione dei commi 583 e ss. della legge di bilancio 2022, “con la conseguenza che qualsivoglia delibera che abbia inciso in senso riduttivo rispetto all’ammontare previsto dalla legislazione allora vigente, farà insorgere, in capo al comune, l’obbligo di procedere alla restituzione dell’intero contributo ricevuto”.

Con i successivi comunicati del 20 gennaio e del 27 gennaio 2023, già il Ministero ha chiarito, a fronte delle richieste sollevate da alcuni comuni, che il contributo assegnato ai sensi dell’articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, “può essere interamente utilizzato dai comuni beneficiari per l’incremento delle indennità di funzione anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato deliberazioni di riduzione, parziale o totale, della misura piena dell’indennità prevista dalla normativa all’epoca vigente”. La disposizione in commento introduce nell’ordinamento il medesimo chiarimento con norma di rango primario.

Contestualmente è stato differito al 15 maggio 2023 il termine per la presentazione del certificato sull’impiego del contributo per l’anno 2022.

La possibilità di accedere al riparto delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2023 è ammessa a condizione che tali risorse siano state destinate alle finalità previste dalla medesima legge, ossia ai fini dell’incremento dell’indennità dei sindaci di cui ai commi 583 e 584, e di quelle di vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali di cui al comma 585. In proposito si ricorda che l’esistenza di un vincolo di destinazione inderogabile alla specifica finalità indicata dalla legge, ossia al “concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di Sindaco”, è stato già riconosciuto dalla Corte dei Conti in riferimento al fondo istituito ex art. 57-quater, comma 1, del D.L. n. 124/2019 (si cfr. delibera n. 98 del 12 novembre 2020 della Corte dei conti Liguria). La cogenza del vincolo di destinazione è chiarita anche dalla disposizione della stessa legge di bilancio in base alla quale il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario (art. 1, comma 587, L. 234/2021).

La novella normativa dispone:

20-ter. Fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai sensi dell’articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell’indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per tali finalità »