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Contributo indennità di funzione, per i Commissari NON si restituisce

Il DM Ministero Interno 30.05.2022 ha disposto criteri per l’attribuzione contributo a copertura del maggiore onere per indennità di funzioni amministratori, ai sensi commi 583 e seguenti art. 1 Legge 234/2021. La ratio della norma, ricordiamo, è contribuire al maggiore onere tra la precedente indennità di funzione di cui DM 119/2000 e la nuova indennità.

A titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per l’incremento dell’indennità di funzione di cui ai commi 583, 584 e 585 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno dall’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, così come incrementato dal comma 586 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021, è stato ripartito secondo i criteri definiti nell’allegata “Nota metodologica”, nelle misure indicate nell’allegato “Piano di riparto”.

Per i comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, le misure del contributo includono l’importo del contributo assegnato per l’anno 2022, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 23 luglio 2020, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per l’incremento delle misure mensili dell’indennità di funzione dei sindaci di tali comuni ai sensi dell’articolo 57-quater, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

I comuni beneficiari sono tenuti a riversare sul Capo XIV - capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” - articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario 2022 per la copertura del maggior onere.

Non è’ questo il caso – tra i tanti – dei Commissari prefettizi. Per il periodo di commissariamento, nei diversi casi in cui i Commissari prefettizi hanno svolto nel 2022 funzione di Sindaco, Giunta e Consiglio, è possibile computare la differenza tra le vecchia indennità e la nuova, a valere sul contributo statale, in quanto i Commissari percepiscono una indennità aggiornata sulle nuove tabelle ex Legge 234/2021, come confermato dalla Circolare Ministero Interno n. 126 del 22.12.2022.

SONO OVVIAMENTE DA RESTIUIRE LE QUOTE DI CONTRIBUTO RELATIVE A VICE SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NEL PERIODO DI COMMISSARIAMENTO.