Contributo Indennità di funzione, il Ministero considera l'invarianza di spesa in modo diverso dalla Corte dei Conti
La Nota del Ministero dell'Interno del 9 gennaio 2023 sulla restituzione di parte (o tutto) il contributo statale pe indennità di funzione, la scia perplessi anche in altri punti, oltre a quelli che abbiamo già evidenziato in precedenti news.
Il problema riguarda anche la quota relativa ai Comuni con popolazione tra 3.000 e 10.000 abitanti, che risulterebbero ingiustamente penalizzati.
Il Ministero dell'Interno rileva quanto segue: Comuni appartenenti alla fascia demografica da 3.001 a 10.000 abitanti. Aumento del numero degli assessori e invarianza della spesa.
Alcuni comuni rientranti nella fascia di popolazione sopra indicata hanno eccepito che, nel calcolo del maggiore onere sostenuto in tema di corresponsione delle indennità agli amministratori non è stato preso in considerazione il numero di assessori come incrementato per effetto delle disposizioni di cui alla legge n. 56 del 2014 (c.d. legge Del Rio), chiedendo che si proceda alla rideterminazione del contributo in modo da tener conto di tale incremento.
In proposito si rappresenta che la richiesta è viziata da una errata lettura delle diposizioni rilevanti in materia e, come tale, non può trovare accoglimento. Infatti, su tale punto, la citata legge Del Rio, al comma 135 dell’articolo 1, ha sì recato un aumento del numero massimo degli assessori fissandone la misura, con riferimento alla fascia di popolazione 3.001-10.000 abitanti, nel numero di quattro.
Tuttavia, al contempo, il comma 136 della legge in argomento ha prescritto che i comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.
Pertanto, in ossequio a siffatto principio di invarianza della spesa, l’aumento del numero degli assessori recato dalla citata legge non può essere considerato in sede di riparto del fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.
Tuttavia, se questa è la giustificazione, ci troviamo di fronte ad una evidente difformità tra quanto evidenziato dal Ministero dell'Interno rispetto a quanto espresso dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie, che con delibera n. 35/SEZAUT/2016/QMIG si è espressa specificatamente sul concetto di invarianza di spesa, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 234/2016/QMIG. La Corte dei Conti Sezione Autonomie ha enunciato i seguenti orientamenti interpretativi:
1.con riferimento all’individuazione della normativa applicabile al fine del calcolo dell’invarianza della spesa all’atto dell’entrata in vigore della legge n. 56/2014, la locuzione “legislazione vigente” contenuta nel testo è da intendere riferita alle disposizioni del d.l. n. 138/2011 che fissano il numero degli amministratori, ancorché non materialmente applicate;
2.il principio di invarianza di spesa di cui all’art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all’espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica;
3.non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUEL, il cui computo è escluso dalla stessa norma;
4.non è oggetto di rideterminazione l’indennità di funzione relativa all’esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all’art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005.
Sarebbe davvero importante che il Ministero dell'Interno rivedesse la propria posizione, anche perchè il calcolo sull'ammontare del contributo statale da restituire è stato fatto dal Ministero dell'Interno proprio alla luce di queste considerazioni. Rileva infatti il Ministero:
Al fine di disporre di dati certi e quanto più possibile completi circa l’effettivo utilizzo delle risorse a tal fine accreditate, è stato predisposto uno specifico certificato, accessibile con le consuete credenziali nell’area TBEL del sito istituzionale di questo Dipartimento al seguente indirizzo web: https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, nel quale sono riportati, per ciascuna tipologia di indennità, gli importi assegnati all’ente.
Il certificato va compilato a cura del Responsabile Servizio Finanziario con l’indicazione degli importi del contributo effettivamente utilizzati. La differenza tra la somma assegnata e quella spesa sarà automaticamente calcolata dalla procedura e dovrà ovviamente coincidere con quella riversata dall’ente sul Capo XIV - capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” - articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari”.
Inoltre, negli appositi spazi presenti al passo 2 della certificazione andranno riportati gli estremi delle quietanze di tesoreria. L’inserimento di un importo non corrispondente all’ammontare della somma da quietanzare comporterà la segnalazione di un errore che però non precluderà la possibilità di concludere la procedura.