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Contributo Covid escluso dalla verifica inadempimenti

L'art. 3 del D.L. 10 dicembre 2021, n. 209, con norma interpretativa, chiarisce che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, non si applica la verifica inadempimenti (presenza una o più cartelle di pagamento a carico del beneficiario di pagamenti sopra 5.000 euro) ex art. 48bis del D.P.R. 602/1973 all'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto.

La norma, a contraris, conferma l'obbligo di eseguire la verifica per gli altri contributi erogati alle imprese.

Sul punto, la circolare della Ragioneria dello Stato n. 27/2011 ha operato una distinzione precisando che, ai fini della verifica, è “… opportuno distinguere l’ipotesi in cui le disposizioni normative determinano in modo diretto ed automatico obbligazioni di diritto pubblico, senza alcuna possibilità di apprezzamento, dall’ipotesi in cui l’erogazione del contributo o la sovvenzione, costituendo esercizio di una funzione discrezionale pubblicistica, vengono accordati e trovano la loro fonte immediata nel provvedimento di attribuzione. Infatti, la circostanza secondo cui i requisiti dei soggetti ammessi a beneficiare dell’incentivazione nonché le modalità per la determinazione della stessa sono stabiliti direttamente dal legislatore (…) nonché la considerazione che l’incentivazione stessa risulta direttamente preordinata e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi ritenuti prioritari per il soddisfacimento del benessere della collettività, militano a ritenere che, in tali ipotesi, l’interesse pubblico sotteso all’erogazione delle provvidenze economiche sia preminente rispetto alla procedura di verifica delineata dal decreto ministeriale n. 40/2008, per cui non ricorre l’obbligo di espletarla”.

La norma fa riferimento ai contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate, ma se la "ratio" è la finalità del contributo Covid dovrebbe considerarsi estesa anche all'erogazione di contributi anche da parte di altre pubbliche amministrazioni, quali gli enti locali. Nella relazione tecnica si legge infatti che tali contributi, con finalità di sostegno economico alle imprese in ragione dell'emergenza epidemiologica ed in esenzione da imposte, "non possono che derogare" alla procedura di cui all'art. 48bis, che ha finalità essenzialmente recuperatorie.
La formulazione appare, tuttavia, ambigua, e potrebbe riferirsi al caso in cui sia stato il Legislatore a fissare, nelle norme di legge, i requisiti di partecipazione, ipotesi che parrebbe, viceversa, potersi comprendere nell'ambito applicativo della circolare n. 27/2011.