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Contributo continuità servizi 2022 e 2023 in avanzo

In merito alla gestione delle somme non utilizzate del contributo continuità servizi (cd. caro bollette), è opportuno analizzare distintamente le quote 2022 e quelle 2023.

Per le prime, occorre analizzare l'allegato E del DM Ministero Interno di concerto MEF in data 8 febbraio 2024 e la relativa nota Metodologica, dove si legge in un passaggio a pagina 11: " al fine di assicurare le finalità di cui all’art. 27, comma 2, decreto legge n. 17/2022 e successivi rifinanziamenti, che mirano a preservare la continuità dei servizi erogati a fronte dei rincari intervenuti nel settore energetico, si è ritenuto opportuno considerare gli effetti dei conguagli relativi ai consumi dell’anno 2022, contabilizzati nei primi mesi dell’anno 2023, in coerenza con quanto disciplinato in materia di contratti di servizio continuativi, ritenuti validi ai fini della presente verifica finale anche se sottoscritti nel corso dell’anno 2022 ma sostenuti nell’anno successivo. Ciò al fine di considerare l’effettivo impatto sul bilancio dovuto ai maggiori costi energetici maturati nell’anno 2022, ancorché sostenuti nell’anno successivo”.

Quindi occorre verificare l'importo riportato nell'ultima colonna.

Per quanto riguarda il contributo continuità servizi 2023 non utilizzato in gestione, si consiglia di portarlo in avanzo vincolato, posto che - pur nella silenzio della norma - il DM MEF 18.10.2022 (n. 242764) in materia di certificazione fondi Covid ha precisato l'obbligo di restituzione.