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Contributo 2023 indennità di funzioni amministratori, riaperta la procedura

Il Ministero dell’Interno ha diffuso comunicato in merito alla Certificazione relativa all’utilizzo del contributo per la copertura del maggiore onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento relativo all’anno 2023 delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, assessori, e presidente dei consigli comunali dei comuni delle regioni a statuto ordinario.

In particolare, il Viminale informa che alcuni comuni hanno rappresentato di aver erroneamente riversato sul Capo XIV - capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” - articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” un importo superiore all’ammontare del contributo non utilizzato per l’anno 2023.

Tenuto conto delle istanze pervenute, la procedura di certificazione riguardante il contributo di cui in oggetto verrà riaperta fino alla data del 30 dicembre 2024. I comuni, pertanto, potranno procedere alla modifica della certificazione riportando gli estremi della quietanza concernente l’importo erroneamente restituito ed indicando l’ammontare del contributo non utilizzato risultante dalla certificazione.

Al termine di tale procedura, la somma erroneamente versata dovrà essere richiesta a questa Direzione centrale, producendo apposita istanza con modalità informatizzata, utilizzando esclusivamente la certificazione presente nell’Area riservata del Sistema certificazioni enti locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati), evidenziando la differenza tra l’importo versato (risultante dalla quietanza in allegato) e l’importo del contributo non utilizzato.

Premesso quanto sopra si fa presente che con la nota del 3 agosto 2016, n.65159, il Ministero dell’economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza e del bilancio – ha diramato istruzioni operative in ordine alle modalità di rimborso delle somme erroneamente versate al bilancio dello Stato, facendo riferimento alla procedura di cui all’articolo 68 delle “Istruzioni sui servizi di tesoreria dello Stato” ed evidenziando che l’attività di restituzione compete alle amministrazioni titolari del capitolo di entrata su cui sono affluiti gli errati versamenti, con le modalità previste per il pagamento delle spese dello Stato, ove nel proprio stato di previsione sia presente apposito capitolo di spesa (comma 2), in difetto, la stessa attività compete alle Ragionerie territoriali dello Stato (comma 3).

Pertanto il rimborso delle somme erroneamente versate verrà eseguito a cura dell’Ufficio Territoriale di Governo competente, mediante assegnazioni di fondi a valere sullo stanziamento del capitolo 2965 “Restituzioni di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato”, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’Interno.

Si fa inoltre presente che i versamenti effettuati erroneamente su altri capitoli di entrata dovranno essere sanati dagli enti stessi mediante operazioni di storni di quietanza per il tramite dei propri tesorieri.

Infine i versamenti effettuati tramite tesorerie provinciali dello Stato diverse da quelle territorialmente competenti non necessitano di alcuna correzione.

Gli altri comuni che non hanno depositato la certificazione potranno procedere a tale adempimento entro la data del 30 dicembre 2024.