Contributi pubblici ottenuti senza requisiti: confermato il danno erariale
La Corte dei conti dell'Umbria, con la sentenza n. 34/2026, ha condannato una società e la relativa amministratrice per l'indebita percezione di un contributo pubblico destinato alle emittenti televisive locali, ottenuto mediante dichiarazioni non veritiere sui requisiti richiesti.
La Sezione ha ribadito che il danno erariale sussiste anche quando le somme non vengono materialmente incassate dal beneficiario ma sono destinate a soddisfare debiti pregressi, determinando comunque uno sviamento delle risorse pubbliche dalle finalità per cui erano state stanziate.
La Corte dei conti ribadisce la responsabilità connessa all'indebita percezione di fondi pubblici e sottolinea, per le amministrazioni pubbliche, l'importanza di effettuare adeguati controlli sui requisiti dichiarati dai beneficiari e sulla corretta destinazione delle risorse erogate nell'ambito di contributi, incentivi e finanziamenti pubblici.