Contributi previdenziali agli amministratori professionisti sono sempre dovuti, anche per l'Osservatorio Ministero Interno
Abbiamo più volte affrontato la questione relativa al versamento da parte dell’ente locale dei contributi previdenziali agli amministratori professionisti.
Nel silenzio della norma, ovvero dell’art. 86 del Tuel che tratta solo il caso dei lavoratori dipendenti, sono emerse interpretazioni differenti: da un lato il Ministero dell’Interno e la Corte dei Conti hanno sostenuto che il versamento contributivo a favore dei professionisti presupponesse che il professionista si astenesse dalla professione durante il mandato amministrativo (interpretazione avulsa dalla realtà operativa) mentre la Corte di Cassazione si è espressa in maniera diversa.
Adesso il Ministero dell’Interno è intervenuto direttamente, non tramite i propri uffici ma tramite un organo consultivo, ovvero l’Osservatorio sulla finanza locale, normato dall’art. 154 Tuel (“E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali. L'Osservatorio ha il compito di promuovere, in raccordo con la Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, l'adeguamento e la corretta applicazione dei principi contabili da parte degli enti locali e di monitorare la situazione della finanza pubblica locale attraverso studi ed analisi, anche in relazione agli effetti prodotti dall'applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis. Nell'ambito dei suoi compiti, l'Osservatorio esprime pareri, indirizzi ed orientamenti”).
L’Osservatorio, nei giorni scorsi (il 1 agosto), ha espresso Atto di orientamento ex articolo 154, comma 2, del d.lgs. n.267 del 2000 in tema di applicazione dell’articolo 86, comma 2, del TUEL circa il versamento, da parte dell’amministrazione locale, degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, in quota forfettaria, a favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 del medesimo articolo 86 TUEL, nella specie “liberi professionisti”.
La posizione dell’Osservatorio è quella della Corte di Cassazione, quindi i contributi agli amministratori professionisti sono dovuti anche se gli stessi non si astengono dallo svolgere la professione durante il loro mandato. Adesso la battaglia interpretativa si sposta sulla retroattività.