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Contributi medie opere, modifiche conseguenti il definanziamento PNRR

Il DL 113/2024, in sede di conversione in legge, ha previsto all’art. 8 bis una serie di modifiche alla disciplina delle c.d. medie opere – cioè la disciplina relativa all’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio – al fine di individuare le tipologie di investimenti finanziabili e i relativi ordini di priorità (prevedendo in particolare la precedenza per gli edifici scolastici), di eliminare i riferimenti al PNRR (dato che le “medie opere” sono state escluse da tale piano) e prevedere la non revocabilità dei contributi riferiti all'anno 2022, già assegnati, qualora alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento lavori.

Come evidenzia l’ufficio studi del Senato, l’articolo reca una serie di modifiche alla disciplina – di cui commi 139 e seguenti della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) – delle c.d. medie opere, cioè la disciplina relativa all’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame riscrive la lettera c) del comma 140 della L. 145/2018 – che nel testo vigente dispone che “il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande” – al fine di individuare direttamente (senza quindi ricorrere all’emanazione di un decreto ministeriale) le tipologie di investimenti finanziabili e i relativi ordini di priorità. Il nuovo testo risultante dalla riscrittura in questione prevede infatti che il contributo può essere richiesto per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.

Conseguentemente, la lettera b) riscrive i primi due periodi del comma 141 della L. 145/2018, eliminando quelle parti dei citati periodi ove si disciplina l’ordine di priorità, dato che tale ordine è ora disciplinato (per effetto della lettera a)) dal comma 140.

La lettera c) modifica il comma 143 della L. 145/2018 al fine di eliminare la clausola, in esso prevista, del rispetto, in ogni caso, delle scadenze e degli obblighi previsti dal PNRR. Si tratta di una disposizione che appare motivata dall’eliminazione delle “medie opere” dal Piano medesimo.

La lettera d) integra il testo del comma 148-ter della L. 145/2018, che disciplina la revoca dei contributi, al fine di precisare che non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.