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Contributi per il trasporto pubblico esclusi da IVA

Con la Risoluzione n. 22/E del 31 marzo 2021 l'Agenzia delle entrate conferma in un documento avente rilevanza interpretativa i chiarimenti già forniti con la Risposta n. 95/2021 (v. precedente news) in merito al trattamento applicabile ai contributi corrisposti ai sensi dell'art. 200 del D.L. 34/2020.

Sulla scorta della prassi e della giurisprudenza in materia, i contributi in commento , che nascono "con la finalità di compensare i gravi effetti economici e finanziari che ha subito il settore del trasporto pubblico locale, per effetto della crisi epidemiologica COVID 19", sono disciplinati direttamente dalla legge istitutiva integrandosi così "...il criterio indicato nel citato paragrafo 1.1, lettera a), della circolare 34/E/2013, in quanto, come si è visto, quest’ultimo viene erogato sulla base di specifici criteri indicati dal D. Interim. n. 340/2020 senza alcuna discrezionalità, da parte dell’ente erogatore". L'Agenzia specifica infatti che "avuto riguardo ai criteri generali individuati nella menzionata circolare n. 34/E del 2013 occorre rilevare che è la stessa legge istitutiva:

- a connotare le somme di cui al fondo di compensazione, ex articolo 200, comma 1, del D.L. n. 34/2020, alla stregua di erogazioni finalizzate a sostenere il settore attraverso contributi pubblici a fondo perduto, di natura non strutturale;

- a individuare la specifica destinazione della erogazione, ossia quella di mitigare l’impatto degli effetti negativi sulle imprese del settore dei trasporti pubblici locali causati dall’emergenza sanitaria

- a definire, mediante rinvio ad un decreto, le modalità per il concreto riconoscimento del contributo".

Importante poi la specificazione circa l'eventuale rapporto di servizio tra le imprese beneficiarie ed i Comuni eroganti. L'Amministrazione chiarisce che: "nonostante la platea dei soggetti destinatari della erogazione di denaro coincida con coloro che hanno un contratto di servizio in essere con l’ente territoriale erogante, questa circostanza non appare, di per sé, idonea a qualificare l’erogazione in commento come una somma pagata in contropartita di specifici servizi resi nell’ambito di un rapporto giuridico di natura contrattuale. Ed infatti, nella fattispecie rappresentata l’ente territoriale erogante non opera quale parte contrattuale, bensì come organo delegato dal soggetto pubblico identificato dalla norma e la natura dell’erogazione assume connotato di “contributo”, in quanto al riconoscimento della stessa non corrisponde nessun obbligo in capo al soggetto ricevente"

Da tutto ciò discende l'esclusione da IVA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), d.P.R. n. 633 del 1972.

In conclusione, però, l'Agenzia sottolinea che il parere reso riguarda esclusivamente i contributi erogati in assenza di “servizi aggiuntivi”. A seguito delle disposizioni dell'articolo 44 del D.L. n. 104/2020, infatti, il Fondo di cui all’articolo 200 del D.L. n. 34/2020 attualmente accoglie componenti di differente natura, essendo previsto che una quota dello stesso (pari, in particolare, alla somma di 300 milioni incrementata di altri 100 milioni dal D.L. n. 149/2020) potrà essere utilizzata “anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale…”.