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Contributi fusioni tra Comuni per 15 anni

Il DL 44/2023 in conversione in legge dispone, dopo il voto della Camera, un ulteriore incremento di dell’incentivo fusioni, portando il contributo da 10 a 15 anni.

La novella normativa dispone:

6-ter. All’articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni ».

Come rileva il Servizio Studi del Senato, il comma 6-ter dell’articolo 3, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, prevede l’assegnazione per ulteriori cinque anni dei contributi straordinari previsti in favore delle fusioni di comuni che siano entrate in vigore dal 1° gennaio 2014.

Si rammenta, al riguardo, che per favorire la fusione dei comuni, l’articolo 15, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, prevede che lo Stato eroghi appositi contributi straordinari per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, commisurati a una quota percentuale dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. Con il decreto-legge n. 90 del 2014, il contributo straordinario è stato esteso anche alle fusioni per incorporazione.

Con l’inserimento di un comma 3-bis nell’articolo 15 del TUEL, la disposizione in esame stabilisce che per le fusioni di comuni entrate in vigore dal 1° gennaio 2014 il contributo straordinario, previsto per un periodo massimo di dieci anni (in scadenza, quindi, nel 2023), è erogato per ulteriori cinque anni.

Riguardo all’entità dei contributi, l'articolo 20 del D.L. n. 95/2012 – più volte modificato, da ultimo dall’art. 1, comma 868, della legge n. 205 del 2017 – stabilisce che dal 2018 il contributo straordinario spettante ai comuni risultanti da fusione o da fusione per incorporazione è commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti agli stessi enti per l’anno 2010 ‒ ultimo anno di assegnazione dei contributi erariali ordinari, poi soppressi dalla normativa sul federalismo fiscale ‒ nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna fusione (articolo 1, comma 18, della legge n. 208 del 2015).

L'articolo 31-quater del decreto-legge n. 21 del 2022 ha aumentato il limite massimo del contributo straordinario previsto per i comuni che danno luogo alla fusione, innalzandolo a 10 milioni di euro a decorrere dal 2024, in caso di enti con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti, a condizione che non derivino da fusione per incorporazione.

Le risorse finanziarie stanziate per la concessione del contributo straordinario sono iscritte sul capitolo 1316 (Fondo ordinario) dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Per quel che concerne i criteri di riparto dei contributi, l’articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede un apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, adottato sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che disciplina le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

Con il Comunicato n. 3 del 9 maggio 2023, il Ministero dell’interno ha reso noto il riparto del contributo straordinario spettante per l'anno 2023 agli enti istituiti a seguito di fusione tra comuni e/o fusioni per incorporazioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Gli enti beneficiari del contributo per l’anno 2023 risultano essere 103, per un totale di risorse assegnate pari a circa 83 milioni di euro.

Il riparto, effettuato secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell’interno del 25 giugno 2019, prevede l’attribuzione di un contributo commisurato ad una quota pari al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti agli stessi enti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in misura non superiore, per ciascuna fusione, a 2 milioni di euro. Qualora le richieste di contributo risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale, il D.M. stabilisce che venga data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4% per ogni ulteriore anno di anzianità. Nel caso che le richieste di contributo erariale risultino inferiori al fondo stanziato, le disponibilità eccedenti sono ripartite in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.