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Contributi europei: trattamento ai fini IVA ed IRES

Nella risposta n. 188/2020 l'Agenzia delle entrate fornisce indicazioni sul trattamento fiscale ai fini IVA ed imposte dirette applicabile all'erogazione dei contributi europei di cui al Regolamento UE n. 1291/2013 (programma europeo "Orizzonte 2020" ) per l'acquisto di beni e servizi. La fattispecie è complessa, perché intervengono nell'operazione diversi soggetti, anche esteri. Assegnatario del progetto finalizzato all'acquisto, installazione e gestione di un "Supercomputer" è un Consorzio, sottoposto a vigilanza ministeriale e della Corte dei conti, che si candida a Hosting Entity del nuovo supercalcolatore. Il supercomputer sarà acquisito da una "Impresa comune" di matrice europea (Joint Undertaking ex articolo 1, comma 3 del Regolamento UE 1488/2018), che si occuperà poi della gestione delle manifestazioni di interesse per la selezione dei soggetti ospitanti i Supercomputer e, quindi, per la successiva selezione dei partecipanti. Al fine di candidare l'Italia come "Hosting State" e conseguentemente se stesso - in rappresentanza dell'Italia - come "Hosting Entity" del nuovo Supercalcolatore, il Consorzio ha stipulato insieme ad un Istituto di ricerca ed una Regione un protocollo di intesa per la predisposizione di un Tecnopolo. A seguito del protocollo, il Ministero ha manifestato la disponibilità a concedere risorse finanziarie per 120 milioni di euro per l'acquisto e la gestione del Supercomputer, nonché per l'approntamento del Tecnopolo, risorse che verranno trasferite al Consorzio tramite l'Istituto previa esibizione dei documenti di spesa.
L'Agenzia chiarisce il trattamento fiscale dei vari flussi finanziari precisando che:
- la somma ricevuta dal Consorzio per essere versata all'"Impresa comune" per l'acquisto del Supercomputer configura un'operazione di finanziamento nell'ambito della quale il Consorzio fa solo da tramite, al di fuori di un rapporto sinallagmatico. Pertanto, trattandosi di una mera movimentazione finanziaria non assume rilevanza ai fini delle imposte dirette ed IVA;
- per quanto riguarda i finanziamenti al Consorzio finalizzati all'approntamento dell'Area Tecnopolo e per la realizzazione e gestione del Supercomputer (ricevuti sia dall'Istituto che dall'Impresa comune) si inseriscono all'interno dello schema contrattuale, tipico delle prestazioni a carattere sinallagmatico e, pertanto, l'erogazione assume natura di corrispettivo da assoggettare ad IVA. Quelli ricevuti dall'Istiuto saranno fatturati con applicazione dell'IVA al 22%, mentre i finanziamenti erogati dall'Impresa comune dovranno essere fatturati in regime di non imponibilità ex articolo 72, comma 1, lettera c), del Decreto IVA, secondo cui non sono imponibili "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione europea, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee ...". 
Di diverso avviso, rispetto a quanto ritenuto dal Consorzio istante, il trattamento ai fini IRES dei finanziamenti. Il Consorzio riteneva che gli stessi potessero qualificarsi come contributi in conto impianti ed in conto capitale, ed in in conto esercizio solo per quanto riguardava la manutenzione quando erogati dall'Istituto. Per l'Agenzia, solo le somme ricevute dall'Impresa comune per l'approntamento del Tecnopolo, essendo finalizzate alla realizzazione dell'investimento, costituiscono contributi in conto impianti e dunque rilevino in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono. Diversamente, gli altri finanziamenti configurano "contributi in conto esercizio" e sono rilevanti ai fini del reddito ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera g) del TUIR, in quanto non erogati a fronte di una specifica voce di costo collegata allo stabilimento agli impianti e alle apparecchiature, bensì per molteplici finalità.