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Contributi da PNNR esclusi da IVA: condizioni

La Risposta n.193/2024 chiarisce che i contributi a valere su fondi PNNR erogati dal Ministero ad una Società in qualità di “soggetto attuatore” che realizza gli interventi previsti dal D.Lgs. 77/2021 non sono rilevanti Iva in quanto non vi è alcun rapporto "sinallagmatico" tra le parti. Precisa l’Agenzia delle entrate che “Assumono rilievo, a tale proposito, i seguenti passaggi dell'istanza di interpello in cui è evidenziato che ''il contributo ricevuto da Alfa, costituisce, la mera provvista per l'acquisto del materiale e non il compenso di un non meglio precisato obbligo in capo a quest'ultima'' e che ''non viene previsto per Alfa alcun compenso per il ruolo di ''attuatore'' degli investimenti in oggetto, fungendo la stessa da mero tramite nel favorire il raggiungimento degli obiettivi oggetto della misura da parte del Ministero'' (ovvero l'acquisto con i fondi del PNRR del materiale)”.

Di conseguenza, nel presupposto che ciò che è stato dichiarato sia corretto e “che venga data concreta e puntuale attuazione a quanto espressamente previsto all'articolo, 3, comma 1, del decreto, ai sensi del quale le risorse erogate saranno impiegate ''esclusivamente'' per la copertura di costi per l'acquisto di ... (senza che queste ultime vengano, di fatto, utilizzate per remunerare qualsivoglia ulteriore tipologia di attività svolta da Alfa in qualità di soggetto ''attuatore''), si ritiene sussistano le condizioni qualificare i contributi in oggetto quali mere movimentazioni di denaro fuori dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972”. L’Agenzia in particolare specifica che “… l'erogazione delle risorse in esame, da quanto emerso in sede di istruttoria, non presuppone un obbligo di fare in capo alla Società, secondo i parametri propri dei rapporti sinallagmatici tra le parti, con la conseguente irrilevanza ai fini IVA delle operazioni poste in essere dalla Società stessa. Si deve ritenere, infatti, che, stante il richiamato vincolo di destinazione apposto alle somme erogate, funzionali, come detto, esclusivamente, al perseguimento di obiettivi di carattere generale quali la copertura dei costi per l'acquisto di ... e considerata l'assenza nel quadro normativo di riferimento degli indici tipici di una regolamentazione privatistica quali la previsione di clausole risolutive o altre disposizioni volte ad inquadrare l'attività finanziata come un'obbligazione il cui inadempimento darebbe luogo ad una responsabilità contrattuale il rapporto tra l'ente concedente e la società destinataria dei finanziamenti abbia natura pubblicistica ed esuli dallo schema tipico dei contratti a prestazioni corrispettive.”