Contributi Covid soggetti ad IRPEF se redditi assimilati a lavoro dipendente
Il contributo regionale finalizzato a sostenere i lavoratori autonomi privi di partita IVA che intendono avviare un percorso di orientamento alla ricerca del lavoro, ricollocazione e riqualificazione potenziando le proprie competenze professionali, a seguito dell'emergenza Covid, può usufruire dell'esonero da tassazione ai sensi dell'art. 10bis del D.L. 137/2020 solo se erogato a "lavoratori autonomi", intendendosi, ai fini del beneficio in esame, non solo a coloro che siano titolari di un reddito di lavoro autonomo professionale, ovvero a coloro che esercitano un'arte e una professione, ma più in generale i soggetti che svolgono un'attività di lavoro senza vincolo di subordinazione e, conseguentemente, titolari di reddito di lavoro autonomo, sia esso assimilato o occasionale. Nel caso di specie, non rileverà fiscalmente nei confronti dei lavoratori autonomi senza partita IVA, con contratto di lavoro occasionale o con contratto di cessione del diritto d'autore, anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati.
Viceversa, per i lavoratori con contratto di collaborazione e per i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata (quali collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto), non può applicarsi il regime di esenzione previsto dall'articolo 10-bis sopra citato. Lo chiarisce la Risposta n. 273/2021.
Dal punto di vista fiscale, le predette tipologie contrattuali generano reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir. Al riguardo, l'Agenzia osserva che il rapporto di parasubordinazione genera reddito di lavoro autonomo solo nell'ipotesi in cui la collaborazione rientri «nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'art. 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente».
In sede di erogazione del beneficio economico a tali soggetti, la Regione sarà tenuta ad operare la ritenuta a titolo di acconto Irpef ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.