Contributi Covid: rimborso e recupero delle ritenute effettuate in CU e 770
In applicazione dell'articolo 10-bis del decreto Ristori, la Risposta n. 173/2021 ribadisce che i contributi erogati per l'emergenza Covid a imprenditori e lavoratori autonomi (nel caso ai sensi dell'art. 90 del D.L. 18/2020) non sono imponibili nei confronti dei percettori.
Nel caso di specie, tuttavia, la nota fornisce anche le indicazioni su come recuperare l'imposta già trattenuta nel 2020. In particolare: "nel caso in cui l'Istante abbia applicato sui contributi erogati la ritenuta a titolo di acconto, sorgerà il diritto al recupero in capo ai sostituiti", sancendo sostanzialmente - trattandosi di importi erogati nel corso del 2020 - l'efficacia retroattiva dell'art. 10-bis del D.L. 137/2020.
L'Ente pubblico erogatore proponeva, per evitare il rimborso ad personam, che la ritenuta potesse essere recuperata "dal Mandatario, autore, artista interprete ed esecutore direttamente in sede di dichiarazione dei redditi ... assolvendo gli obblighi certificativi indicando le ritenute nel relativo punto 9 della Sezione Certificazione Lavoro Autonomo, Provvigioni e redditi diversi della Certificazione Unica 2021 che sarà consegnata all'avente diritto entro il 16 marzo 2021".
L'Agenzia delle entrate, tuttavia, ritiene che "l'importo trattenuto deve essere restituito al sostituito direttamente dal sostituto d'imposta, che potrà recuperare il relativo importo come credito da utilizzare in compensazione in F24. Nel quadro ST del modello 770/2021 il sostituto evidenzierà, pertanto, l'eccesso di versamento delle ritenute rispetto a quanto effettivamente operato, riportando l'ammontare nel quadro SX".
Per quanto riguarda gli obblighi certificativi "occorre compilare la Sezione Certificazione Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi Diversi della Certificazione Unica 2021 indicando:
- nell'ammontare lordo corrisposto di cui al punto 4, anche l'ammontare lordo del contributo erogato;
- al punto 6, il codice 8 utilizzato "nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito";
- al punto 7 tra le altre somme non soggette a ritenuta, l'ammontare lordo del contributo corrisposto.
Senza indicare le ritenute in oggetto nel relativo punto 9, in quanto le stesse saranno recuperate attraverso il rimborso da parte del sostituto.
Si fa, infine, presente che, come illustrato nelle istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica 2021 (CU), in relazione alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, in presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati relativi secondo le seguenti modalità:
- totalizzare i vari importi e compilare un'unica certificazione qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale;
- compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell'anno avendo cura di numerare progressivamente le singole certificazioni riguardanti il medesimo percipiente.
Pertanto, qualora l'Istante rilasci al medesimo soggetto distinte CU per il periodo d'imposta 2020, ovvero una CU per i soli redditi esenti, le medesime istruzioni precisano che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2021." L'Ente avrà così il tempo di rivedere le certificazioni impostate.
Il chiarimento potrebbe ritenersi valido anche per i contributi erogati alle imprese allorché, si ritiene, si possa presentare il 770 in via ordinaria e far scomputare la ritenuta non dovuta in dichiarazione dei redditi da parte del percipiente, analogamente alle ritenute subite e non dovute dagli enti locali con riferimento agli interventi edilizi di ristrutturazione.