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Contributi covid a professionisti e collaboratori esentasse

Anche il bonus regionale erogato "una tantum" a professionisti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (purché titolari anche di reddito da lavoro autonomo) per far fronte alla crisi provocata dal Covid-19 non concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 10bis del D.L. 137/2020. Lo chiarisce la Risposta n. 84/2021 che conferma l'ampia portata applicativa della disposizione introdotta dal D.L. Ristori, già commentata dalla Risposta n. 46/2021 (v. precedente news) con riferimento ai contributi erogati dai Comuni.

La Regione istante riteneva che il bonus non fosse ricompreso, comunque, nella voce compensi di cui all'art. 54 del TUIR e non fosse soggetto ad IRPEF. L'Agenzia delle entrate supera il problema, chiarendo che l'art 10-bis (rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19») del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. "decreto Ristori"), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Con tale disposizione, dunque, il legislatore ha riconosciuto ai contributi di "qualsiasi natura" erogati, in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, "da chiunque" e "indipendentemente dalle modalità di fruizione", ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell'aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall'emergenza epidemiologica da Covid19.

Con riferimento ai soggetti destinatari dei contributi, la norma individua i "i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi". Nessun dubbio si pone sui professionisti iscritti alle casse previdenziali o alla gestione separata titolari di partita IVA. Con riferimento ai titolari di rapporti di collaborazione, tale tipologia contrattuale, dal punto di vista fiscale, genera reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir, fatta salva l'ipotesi in cui la collaborazione rientri nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente. In tale ultima ipotesi, il rapporto di collaborazione, coordinata e continuativa produce reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del Tuir e, pertanto, potrà beneficiare del regime di esenzione.

Nel caso in esame, la Regione intendeva adottare misure specifiche "nei confronti di lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle casse di previdenza" e, per i titolari di rapporti di collaborazione, tra i requisiti necessari per la fruizione del beneficio economico in esame era richiesto che anche i titolari di collaborazione, coordinata e continuativa possedessero un reddito di lavoro autonomo, rilevabile dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore ad euro 23.400, avessero un volume d'affari complessivo non superiore ad euro 30.000 e non fossero titolari di un contratto di lavoro subordinato. Di conseguenza, l'Agenzia ritiene che per costoro trovi applicazione quanto disposto dal riportato articolo 10-bis comma 1.