Contributi Covid esenti da imposte (e ritenuta 4%)
Non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi l'erogazione delle somme di cui all'art. 71-octies, comma 3-bis, della legge n. 633 del 1941 - ovvero il 10 per cento dei compensi annualmente incassati per la "riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi (cd. "copia privata") - originariamente destinata finanziare progetti elaborati da giovani artisti e dalle scuole, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ma destinata, in base all'art. 90 del Decreto "Cura Italia" agli autori, agli artisti interpreti ed esecutori, nonché ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva. Lo chiarisce la Risposta n. 46/2021 che, tuttavia, fornisce importanti precisazioni sul regime fiscale di tutti i contributi erogati ad imprese in emergenza Covid.
L'Istante evidenziava che con risoluzione 21 aprile 2006, n. 166/E, l'Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto la non imponibilità delle somme che sono ora destinate alle finalità perseguite dal citato articolo 90 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e che, in assenza del requisito della sussidiarietà del reddito, dovessero ritenersi esenti da tassazione, non essendo riconducibili ad alcuna delle categorie reddituali di cui all'articolo 6, comma 1, del Tuir.
Tuttavia, l'Agenzia delle entrate non si pronuncia sulle questioni sollevate a sostegno dell'esenzione, evidenziando che: "in relazione al regime fiscale applicabile al beneficio economico in esame, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 10-bis, rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19», del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. "decreto Ristori"), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Con tale disposizione" precisa l'Amministrazione finanziaria "il legislatore ha voluto riconoscere a tutti i contributi erogati per l'emergenza epidemiologica Covid-19, il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici (di cui all'articolo 27 del decreto "Cura Italia" e all'articolo 25 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio). In applicazione, quindi, del riportato articolo 10-bis del decreto Ristori, si è dell'avviso che i contributi per il sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore, erogati ai sensi dell'articolo 90 del decreto "Cura Italia", in fase di erogazione non siano da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef e, conseguentemente, non siano imponibili nei confronti dei percettori."
La Risposta può ritenersi riferibile a tutti i contributi erogati per l'emergenza Covid, compresi quelli disposti a favore di imprese e lavoratori autonomi dagli enti locali, data l'ampia formulazione del richiamato art. 10bis del D.L. 137/2020, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. Possono quindi applicarsi le esenzioni previste per i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate, tra cui l'esonero della ritenuta del 4% di cui all'art. 28 del DPR 600/1973, sino ad ora non applicabile ai Comuni (v. Risposta n. 494 del 21 ottobre 2020).