Contributi Covid e Registro Nazionale Aiuti di stato: indicazioni operative
L'art. 54 del D.L. 34/2020 o D.L "Rilancio" ha stabilito che "1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3. 2. L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere."
Il successivo art. 61 prevede che "La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità di cui al comma 4 da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1." e che "Gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 64."
La concessione di contributi, sovvenzioni o sgravi ad imprese per l'emergenza Covid assume la natura di "aiuto di Stato" in quanto avente potenzialmente natura "selettiva" e distorsiva della concorrenza (art. 107 Trattato UE). Si tratta di contributi che, anche antecedentemente l'emergenza coronavirus, potevano essere concessi, ma ad esempio nell'ambito dei c.d. "contributi de minimis" che, in quanto di piccola entità, si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo (v. REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013) e sono dispensati dall'obbligo di preventiva notifica.
In aggiunta ad essi, alla luce dell’impatto socio-economico causato dall'emergenza Covid-19, in tutti gli Stati Membri dell’Unione, la Commissione Europea ha adottato il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Con la Comunicazione del 19 marzo, "Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak” (2020/C 91 I/01) la Commissione ha previsto la possibilità per gli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. Tali misure sono cumulative con gli aiuti de minimis, nel rispetto delle disposizioni e delle norme relative al cumulo previste dalle relative discipline.
Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha così provveduto alla notifica del regime-quadro autorizzato con Decisione della Commissione del 21.05.2020 e identificato con Codice CE SA.57021 ed, ai sensi dell’art. 61 comma 4 del DL Rilancio, alla registrazione del regime quadro nel RNA con CAR 13008.
Ai sensi dell’art. 63 comma 2 del DL 34/2020, la registrazione nel Registro Nazionale Aiuti di ciascuna misura di aiuto adottata nel campo di applicazione del regime-quadro è operata dai soggetti competenti sotto la propria responsabilità e deve essere identificata attraverso l’indicazione del CAR 13008.
Operativamente, quindi, gli enti che intendono concedere gli aiuti possono prescindere dalla preventiva richiesta di autorizzazione (ottenuta già a livello nazionale), ma occorre che si registrino sul RNA, attraverso l'attivazione di una nuova misura sotto il CAR 13008 (v. guida ALLEGATO 2.1 alla Guida tecnica per l'utilizzo del RNA, a seguito degli adeguamenti previsti).
Occorre altresì che verifichi, prima dell'erogazione, che l'impresa non abbia superato il limite totale previsto dall'art. 54 (pari a 800.000 euro), anche mediante autocertificazione e/o indagine sul RNA stesso (art. 61 c. 7)
L'obbligo di registrazione vale ovviamente per le sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti, mentre sulla concessione di agevolazioni e sgravi fiscali gli orientamenti sono contrastanti, posta anche la complessità della materia.
Parrebbe, tuttavia, potersi escludere le agevolazioni fiscali dalla nozione stessa di aiuto di stato quando non vi sia un esercizio di discrezionalità da parte della pubblica amministrazione nel concederle, ma la misura "sia fondata su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, tali da circoscrivere l'esercizio del potere discrezionale delle amministrazioni pubbliche" e non sia, altresì, una misura "selettiva" , ovvero riservata solo a talune particolari imprese avendo riguardo, però, anche ai chiarimenti forniti dalla Commissione europea in tema di "selettività regionale" (si veda punto 123 par. 5.2 e par 5.3 della Comunicazione 2006/C262/01). Una misura che è riferita solo a talune imprese e/o zone del territorio nazionale è, infatti, per natura "selettiva". Tuttavia, se nel contesto regionale (in questo caso "locale") sono soddisfatti i tre criteri cumulativi di autonomia (autonomia istituzionale, procedurale, economica e finanziari): "allorché un'autorità regionale o locale decide di adottare una misura tributaria applicabile esclusivamente nel suo territorio, è la regione in questione, non lo Stato membro, a costituire l'ambito geografico di riferimento". Di conseguenza, le agevolazioni fondate su regolamenti comunali e norme di legge, o relative, in realtà, alla modulazione di un corrispettivo di un servizio (v. news precedente in particolare per quanto riguarda le agevolazioni TARI, nei limiti dei minori costi variabili di gestione per minori consumi), fondate sull'autonomia impositiva degli enti locali, in quanto accessibili a tutte le imprese in possesso di predeterminati requisiti e gravanti sul bilancio dell'ente, dovrebbero ritenersi escluse.
Sono tuttavia auspicabili chiarimenti poste le difficoltà operative che gli enti stanno incontrando nell'adempiere agli obblighi di registrazione e verifica. Una corretta ed univoca definizione della procedura, evitando aggravi laddove non necessari, consentirebbe infatti di monitorare e tracciare al meglio l'utilizzo delle risorse.
Le misure sono consultabili al sito del RNA, nella sezione dedicata alla trasparenza Covid - 19.