Contributi Covid e registro aiuti di stato
Gli enti locali che erogano i contributi Covid alle imprese devono seguire la procedura prevista dal portale Registro Nazionale Aiuti di Stato? A nostro avviso, viste le ultime FAQ ministeriali e alle FAQ Agenzia delle Entrate, riteniamo di SI, applicando lo specifico REGOLAMENTO. Vediamo perché.
Per verificare che il contributo erogato dal Comune in ambito Covid sia compatibile con i limiti previsti in tema di Aiuti di Stato, occorre in primis qualificarli come tali. In merito, valgono le indicazioni date dalla “Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01)” che, tuttavia, appaiono di difficile interpretazione per i piccoli contributi erogati dagli enti locali.
L'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), stabilisce che: “Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.
Si è in presenza di aiuto di Stato, a norma dell'art. 107, paragrafo 1, del TFUE, solo ove siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative, ossia:
- vi sia un trasferimento, anche indiretto, di risorse statali (pubbliche), e queste misure siano imputabili allo Stato;
- tale trasferimento determini un vantaggio economico, ossia la misura conferisca al beneficiario – che deve essere un'impresa, in senso UE, ossia un soggetto che svolge attività economiche – un vantaggio concorrenziale che lo stesso non avrebbe ricevuto in condizioni normali di mercato;
- la misura sia selettiva, ossia non abbia natura generale, ma si applichi solo a talune imprese, o settori di attività (economiche);
- vi sia un effetto (anche potenziale) sulla concorrenza e sul commercio tra Stati membri, ossia la misura incida, anche solo potenzialmente, sulle condizioni di concorrenza e di scambio nel mercato UE.
Nel caso di contributi erogati dagli enti locali, si ritengono soddisfatti sicuramente il requisito della provenienza pubblica delle risorse e del vantaggio economico a favore di imprese. Occorre invece verificare se vi sia una “selettività” intesa come agevolazione solo di alcune imprese in luogo di altre, ed una effettiva distorsione della concorrenza.
La selettività è sicuramente verificata quando il contributo / agevolazione è limitato a talune imprese del territorio sulla base di requisiti fissati, ad esempio da un bando, relativamente a settori economici, ubicazione ovvero a cali di fatturato. L’esempio classico è il contributo Covid erogato dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 25 del D.L. 34/2020. Non è selettivo se il contributo è generalizzato, potendone beneficiare tutte le imprese a prescindere da attività ed altre caratteristiche.
Per contro, in generale, Delfino & Partners ritiene che sia dubbia l’incidenza sulla concorrenza dei piccoli contributi erogati dagli enti locali in emergenza Covid, in quanto questo requisito è riferito alla concorrenza tra Stati Membri e non tra singoli Comuni o territori.
Il punto 195 della Comunicazione afferma che: “L'incidenza sugli scambi tra Stati membri non può tuttavia essere semplicemente ipotizzata o presunta, ma devono essere accertate, in base agli effetti prevedibili, le ragioni per cui la misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza ed è idonea a incidere sugli scambi tra gli Stati membri.”
Va precisato che nella Comunicazione si puntualizza più volte che l’importo ridotto dell’aiuto non esclude a priori la possibilità che gli scambi tra Stati membri ne siano danneggiati (nn. 189 e 192 della Comunicazione), assumendo così rilevanza la verifica dell’interdipendenza del mercato e delle imprese agevolate con altri Stati Membri. Anche agevolazioni ridotte possono avere una incidenza, in specie ove, cumulate, concorrono al raggiungimento dell’importo di erogabile per impresa a titolo di aiuti “de minimis” o per l’emergenza Covid.
Tuttavia, nel caso di contributi erogati imprese di servizi, attività sportive o culturali, con clientela necessariamente locale, per la Commissione difficilmente si può ipotizzare una incidenza sugli “scambi comunitari” (v. punto 197 della Comunicazione). Più problematico può essere il caso di imprese manifatturiere o produttive o di vendita/commercio di prodotti posto che questi potrebbero essere venduti anche da soggetti UE e/o esportati. L’incidenza sugli scambi è stata giudicata, anche in questi casi, nulla o marginale quando il beneficiario fornisce beni o prestava servizi in una zona limitata ed è poco idoneo ad attrarre clienti da altri Stati membri (n. 196 della Comunicazione).
Su questi aspetti, sono attesi chiarimenti ancorché prudenzialmente, anche considerando la numerosità dei contributi “Covid” alle quali le imprese hanno avuto accesso, alcuni tendono a considerare questi contributi come Aiuti di Stato, seppur con un aggravio considerevole del procedimento in capo agli enti locali e la possibile nulla o assenza di effetti sugli scambi comunitari (mentre invece l’incidenza in generale sulla concorrenza non potrebbe escludersi).
Di conseguenza, qualora il contributo sia “selettivo” e potenzialmente distorsivo della concorrenza tra imprese degli Stati membri, la verifica per il rispetto delle condizioni è eseguita ai sensi dell’art. 61 D.L. 34/2020 e art. 52 della Legge 234/2012, attraverso l’acquisizione di dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle condizioni di legge (v. comma 1 art. 61) e, successivamente, prima della fase di erogazione, con la richiesta della c.d. “visura aiuti” (art.13 D.M. 31 maggio 2017, n. 115) tramite il Registro Nazionale degli Aiuti, che consente di verificare il superamento dei limiti (attualmente 1.800.000 euro per “impresa unica”, che scendono a 275.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura e 225.000 per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli nel periodo di vigenza del Quadro temporaneo, prorogato al 31 dicembre 2021).
In attesa di ulteriori istruzioni ministeriali, viste le ultime FAQ ministeriali, oltre alle FAQ Agenzia delle Entrate, riteniamo che i Comuni che erogano contributi Covid alle imprese debbano seguire la procedura prevista dal portale Registro Nazionale Aiuti di Stato.
Aii sensi del DL 34/2020 art 63, gli Enti Locali dovranno provvedere a registrare ogni misura di aiuto, anche riferita all’emergenza Covid purchè effettuata sotto forma di erogazione, concessa al singolo beneficiario all’indirizzo www.rna.gov.it
Si riportano di seguito i passaggi da seguire al fine della rendicontazione degli aiuti di stato:
1) Accreditamento dell’Ente Locale al Registro Nazionale Aiuti di Stato --> tramite pec si riceveranno le credenziali, che verranno successivamente modificate al primo accesso;
2) Creazione dell’Ufficio gestione aiuti di stato e associazione dell’utente gestore;
3) Inserimento dei riferimenti normativi riguardanti il bando, la data di pubblicazione e la delibera di approvazione;
4) Verificare la legittimità dell’erogazione del contributo, ovvero verificare che:
- nel triennio precedente il soggetto beneficiario non abbia ricevuto un aiuto maggiore di € 200.000;
- non abbia già ricevuto un aiuto per la stessa misura;
- non sia presente nella lista nera dei beneficiari dai quali devono essere recuperati degli Aiuti di Stato.
5) In seguito al riscontro positivo delle verifiche sopra menzionate, si può procedere all’inserimento degli aiuti individuali mantenendoli in modalità “da confermare”;
6) Adozione di una determina di concessione, con data successiva alla registrazione degli aiuti individuali nel portale, ed entro 20 giorni procedere all’inserimento degli estremi della determina al fine di convalidare i contributi inseriti;
7) Liquidazione del contributo alle attività economiche, evidenziando che a seguito di NOTA AGENZIA ENTRATE, NON va applicata la ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 10-bis del D.L. 137/2020.