Contributi Covid dei Comuni esclusi da ritenuta
Con Risposta n. 629/2021, l'Agenzia delle entrate conferma che le "sovvenzioni una tantum" che un Comune intende erogare a seguito della pandemia da Covid - 19, nel 2021, sono escluse da ritenuta del 4% ai sensi dell'art. 10bis del D.L. 137/2020.
Si tratta di un chiarimento che, anticipato da diversi chiarimenti di prassi, oggi riguarda, chiaramente, anche le erogazioni dei Comuni.
L'Agenzia specifica, a seguito dell'affermazione dell'Ente, che "... in applicazione del citato articolo 10-bis del decreto Ristori, le sovvenzioni una tantum di cui trattasi, fermo restando il rispetto di quanto previsto all'articolo 54 sopra citato, non sono da assoggettare alla ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 28, comma 2 del d.P.R. n. 600 del 1973."
Il riferimento all'art. 54 riguarda la disciplina in tema di Aiuti di stato, in quanto, al comma 1, specifica che "Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 1,8 milioni di euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3" dando conferma, seppur a seguito della disciplina espressamente adottata dal Comune, che questi contributi, erogati alle imprese operanti in determinati settori (nel caso, quelli chiusi a seguito dei DPCM emanati per via dell'emergenza), sono considerabili Aiuti di stato, da censire al RNA.
Su questo aspetto, tuttavia, l'Agenzia delle entrate non può esprimersi direttamente, restando una valutazione dell'ente erogatore sulla quale, oggettivamente, restano margini di incertezza posta la dubbia rilevanza, in relazione al limitato effetto su base territoriale, di tali aiuti sulla concorrenza tra Stati membri (si veda anche la nostra precedente news).
Dal punto di vista fiscale, infine, l'Agenzia "... precisa che, nel caso in esame, tale regime di esenzione è da riconoscersi nel presupposto, il cui rispetto è affermato dall'Istante, che tali forme di sostegno economico siano, come richiesto dal riportato articolo 10-bis, «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza". Rimane quindi fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria ed il discrimine, per l'assoggettamento o meno a ritenuta, è la novità e finalità dell'erogazione, restando soggetti a ritenuta contributi preesistenti.