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Contributi Covid ad imprese esclusi da ritenuta al 4%: alcune indicazioni

Con la Risposta n. 180/2021 l'Agenzia delle entrate esclude dalla ritenuta del 4% i contributi corrisposti ad imprese per l'emergenza Covid-19 (nel caso di specie a favore delle imprese di pesca e del settore acquacoltura, erogati ai sensi dell'art. 78 del D.L. 18/2020). L'Amministrazione precisa infatti che, a seguito dell'introduzione dell'art. 10-bis del D.L. 137/2020 "... il legislatore ha voluto riconoscere a tutti i contributi erogati per l'emergenza epidemiologica Covid-19, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici (di cui all'articolo 27 del decreto "Cura Italia" e all'articolo 25 decreto legge 19 maggio 2020, 34 (cd. decreto Rilancio). In applicazione, quindi, del riportato articolo 10-bis del decreto Ristori, si ritiene che i contributi in favore delle imprese di pesca e del settore acquacoltura per l'emergenza Covid-19, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 17 luglio 2020, emanato ai sensi dell'articolo 78, comma 2, del decreto Cura Italia, in fase di erogazione non siano da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Ires ai sensi dell'articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973 e, conseguentemente, non siano imponibili nei confronti dei percettori."

Tale chiarimento si inserisce nel solco già delineato da altre Risposte che, tuttavia, non avevano chiaramente affrontato il tema delle ritenute. Sul punto, ci eravamo già comunque espressi nel senso di considerare la norma valida anche per le ritenute sui contributi erogati dagli enti locali.

Dopo la risposta n. 173/2021, tuttavia, si pone il problema di come recuperare le ritenute già effettuate, perché nell'intervento di prassi si è previsto, per i lavoratori autonomi, il rimborso in capo al percipiente e lo scomputo delle ritenute nel 770, con presentazione della certificazione unica al lordo entro il 31/10/2021.

I contributi alle imprese non sono previsti tra gli emolumenti da inserire nella certificazione unica, per cui, in caso di applicazione di ritenute, la certificazione può essere cartacea ed è funzionale alla predisposizione della dichiarazione dei redditi del percipiente. In assenza di ritenute (ovvero in caso di rimborso), non dovrebbero essere inclusi neanche nel 770 (ma il versamento della ritenuta si, per poter poi compensare il credito), salvo codificarli come contributi non assoggettati a ritenuta per eventi eccezionali.

Nel caso non si proceda a rimborso, è comunque opportuno certificare il contributo e la ritenuta effettuata, specificando, però, il titolo di esenzione, in modo che l'impresa possa considerare correttamente i contributi in dichiarazione dei redditi.

Su quest'ultimo aspetto va posta attenzione al fatto che, a differenza degli "aiuti di Stato" generici concessi dagli enti locali (ammesso che siano riconducibili alla relativa disciplina), che derivano generalmente da provvedimenti espressi e sono subito iscritti nel Registro Nazionale Aiuti, gli aiuti automatici e semi automatici, tra cui figurano in genere quelli correlati ad agevolazioni di imposta, sono iscritti nel RNA dopo la presentazione della dichiarazione nel quale sono indicati e vanno inseriti in apposito quadro (oltre che tra le "variazioni in diminuzione" del reddito di impresa).

Dato che si tratta di contributi esclusi da imposte (e conseguentemente da ritenuta) le imprese dovranno compilare il quadro Aiuti di Stato anche per i contributi ricevuti dagli enti locali, al pari delle erogazioni a fondo perduto previste dal citato art. 25 del D.L. 34/2020.