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Contributi assunzioni assistenti sociali, il primo Decreto

Il comma 797 Legge 178/2020 dispone: Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, e' attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

A chiarimento della portata applicativa della norma sono arrivati il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e una nota delle stesso Dicastero.

L’ANCI, nel commentare il provvedimento del MISE ha evidenziato che nelle more dell’invio da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di istruzioni dettagliate, relativamente ai contributi previsti dalla Legge di Bilancio 2021 per il potenziamento dei servizi sociali dei Comuni, il Dipartimento welfare, a seguito di un confronto con la DG per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero, ha predisposto la presente nota che fornisce alcuni chiarimenti alle domande più frequenti poste dalle amministrazioni.

La nota è relativa ai contributi previsti dall’art. 1 comma 797 e seguenti della Legge n.178/2020, destinati ai Comuni/Ambiti Territoriali, a valere sul Fondo Povertà, per il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali e dei servizi individuati dall’art. 7 comma 1 del decreto 147/2017, e il raggiungimento del Lep di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti.

Le somme attribuite agli Ambiti di cui all’art. 1 comma 797 della legge di Bilancio 2021 sono a copertura dei costi per gli assistenti sociali assunti in organico a tempo indeterminato (e non solo per nuove assunzioni) tra la soglia di accesso ai finanziamenti di 1 assistente sociale ogni 6.500 abitanti e fino alla soglia dell’obiettivo di servizio di 1 assistente sociale ogni 4.000 abitanti (con un contributo di 40.000 euro annui ad assistente sociale in numero eccedente il rapporto di 1:6500 fino al raggiungimento del rapporto 1:5000 e di 20.000 euro annui ad assistente sociale in numero eccedente il rapporto 1:5000 fino al raggiungimento del rapporto di 1:4000).

Tale conteggio viene effettuato a livello di Ambito territoriale e non di singolo comune. Con decreto in via di definizione, di cui al comma 800 della Legge di Bilancio 2021, il Ministero definirà le modalità con cui il contributo che viene attribuito all’Ambito viene da questo suddiviso tra i comuni e il soggetto capofila.

Gli Ambiti territoriali/Comuni, possono continuare ad effettuare assunzioni a tempo determinato con le restanti risorse del Fondo povertà. A tal fine si ricorda che è ancora vigente la deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale per le assunzioni a tempo determinato di assistenti sociali effettuate nella misura del 50% del Fondo Povertà (prevista all’articolo 1, comma 200 della legge 27 dicembre 2017, n.205 come modificata dall’articolo 13 comma 1-ter della legge 28 marzo 2019, n.26).