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Contributi a privati per l'esecuzione di opere di pubblica utilità

Ogni genere di intervento di natura economica da parte dell'amministrazione locale, per poter essere eventualmente qualificato in termini di legittimità, a prescindere dal formale soggetto destinatario in via diretta dell'attribuzione patrimoniale, deve necessariamente sottendere alla realizzazione di un significativo interesse proprio della comunità stanziata sul territorio, posto che il Comune, per espressa disposizione legislativa (art. 3, co. 2, D.lgs n. 267/2000) è l'ente locale che rappresenta e cura gli interessi della propria comunità. La destinazione di fondi comunali, sotto forma di contributo pubblico, a sostegno di interventi su beni di proprietà di un soggetto giuridico diverso è segnatamente, privato - non può considerarsi un depauperamento del patrimonio dell'Ente, stante l'utilità che l'ente stesso riceve dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Atteso che la P.A. agisce con gli strumenti del diritto privato ogniqualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico, in base alle norme ed ai principi della contabilità pubblica, non solo non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove le stesse siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali ma l'art. 118 della Costituzione impone espressamente ai Comuni di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Posto quindi che l'Ente pubblico può agire, in via mediata, per il tramite di soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, rappresentando la stessa una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico, simile tipologia di intervento può essere disciplinata tra i soggetti interessati attraverso una convenzione diretta ad evidenziare le finalità pubbliche perseguite e le modalità di destinazione ad uso pubblico del bene oggetto dell'intervento. La convenzione dovrà prevedere adeguate rendicontazioni, in modo da permettere il controllo sull'effettiva destinazione della spesa. 
Ne discende che sotto il profilo della liceità da un punto di vista contabile dell’esecuzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità il discrimine circa il corretto impiego delle risorse pubbliche risulta condizionato dall’effettivo perseguimento e realizzazione di un interesse pubblico (comunque riferibile all’ente pubblico interessato) a prescindere dal formale soggetto destinatario in via diretta dell’attribuzione patrimoniale. In siffatta ipotesi l’eventuale intervento economico del Comune destinato a finanziare lavori manutentivi e/o di adeguamento per le finalità rappresentate su beni di proprietà di altro soggetto (peraltro, privato), deve comunque trovare puntuale giustificazione nella dimostrazione del perseguimento di un inequivoco e indifferibile interesse della comunità locale. 
Il necessario profilo teleologico, idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni (come noto interdetto alle  amministrazioni pubbliche, v., art. 6, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e art. 4, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), deve essere palesato dall’ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento. L’Amministrazione avrà cura di evidenziare i presupposti di fatto e l’iter logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio. 
Lo ha affermato la Corte dei Conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 7/2019/SRCPIE/PAR.