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Contratto di leasing - chi è il soggetto passivo IMU

La Corte Giustizia Tributaria di II grado Toscana, con sentenza n. 307, del 6/03/2024, in tema di IMU, si è così espressa:

soggetto obbligato nei confronti dell'amministrazione comunale rimane sempre il titolare dell'immobile ed in caso di mancato pagamento dell'inquilino, la violazione di omesso pagamento di Ici e Imu deve essere contestata al proprietario, con irrogazione della relativa sanzione

Con la decisione citata, la Corte ha colto l’occasione per ribadire che, in tema di leasing, ex art. 9 d.lgs. 23/2011, il soggetto passivo dell'IMU, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene, per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, poiché, in tal caso, ciò che rileva ai fini impositivi, non è la detenzione materiale del bene da parte di quest'ultimo, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata.

La Corte ha ripreso il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione e ha affermato: "l'Imu è dovuta dal soggetto che sia possessore di diritto dell'immobile per cui è sempre a carico del soggetto che risulti titolare dell'immobile al catasto o, meglio, presso la Conservatoria dei registri immobiliari, per cui non sono tenuti al versamento il comodatario, l'affittuario, l'utilizzatore o l'occupante dell'immobile".