Contratto di cointeressenza fuori campo IVA
Con il Principio di diritto n. 3/2025 l’Agenzia delle entrate chiarisce che le somme attribuite o ricevute nell'ambito dello schema del “contratto di cointeressenza” propria debbano qualificarsi come meri trasferimenti monetari e non possano essere assimilati a corrispettivi, in quanto contraddistinto dall'aleatorietà senza una diretta correlazione tra prestazioni reciproche tipica dei contratti sinallagmatici. Pertanto, le somme che saranno scambiate tra due operatori nell'ambito dello schema contrattuale della cointeressenza propria, rappresentando delle cessioni di denaro, non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dovendo essere qualificate come operazioni “fuori campo” ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lett. a) del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (c.d. Decreto IVA).
l contratto di cointeressenza propria disciplinato dell’art. 2554, co. 1 del Codice civile, è un accordo in cui due operatori partecipano sia agli utili che alle perdite di un'impresa senza che vi sia un apporto di capitale o lavoro da parte dei cointeressati. E’ caratterizzato dalla mancanza di impiego di capitale e/o denaro, dall'esistenza di un'alea (rischio) per entrambe le parti, e dalla mancata iscrizione di crediti e/o debiti verso la controparte. Le parti si limitano ad assumere un impegno reciproco. Il contratto, per la giurisprudenza, ha natura "parassicurativa", generando un obbligo reciproco di fare.