“Contratto ad alta intensità di manodopera” – il chiarimento del MIT
Una stazione appaltante richiedeva al Supporto Giuridico del MIT chiarimenti in merito alla locuzione “contratti ad alta intensità di manodopera” contenuta nell'art. 119, comma 1, seconda parte del D.Lgs. n. 36/2023 il quale così recita: "è altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità della manodopera", in particolare, veniva richiesto se dovessero essere considerati tutti “i contratti ad alta intensità di manodopera (di lavori, di servizi e di fornitura) oppure SOLO i contratti diversi dai lavori, considerato che per i contratti di lavori la prima parte della norma sopra menzionata sembra limitare il subappalto solo con riferimento alla categoria prevalente, e non anche alle categorie scorporabili”.
Il MIT con Parere n. 2845/2024 del 26 di settembre ha precisato che al fine di dare la corretta interpretazione alla locuzione “contratto ad alta intensità di manodopera” deve essere tenuto a mente quanto disposto dall’art. 2, co. 1, lett. e), all. I.1 al Codice, che proprio nel definire i “contratti ad alta intensità di manodopera” stabilisce che si tratta di “contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell’importo complessivo dei corrispettivi”.