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Contrattazione decentrata, recupero delle somme illegittime nel fondo

La Corte Conti Campania ha affrontato con delibera n. 180/2024 quesiti formulati relativi all’ambito di applicazione del meccanismo obbligatorio di recupero previsto dall’art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. n. 165/2001.

La Sezione ha espresso il seguente pensiero:

-la disposizione di cui all’art. 40, comma 3 quinquies, del d. Lgs. n. 165/2001 - ivi incluso il settimo periodo, secondo cui “al fine di non pregiudicare l’ordinaria prosecuzione dell’attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa (…)”, si applica anche agli enti che hanno autonomamente verificato il superamento dei vincoli finanziari imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, fermo restando che qualora gli organi esterni contemplati dalla suddetta norma (Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, Dipartimento della Funzione Pubblica o Ministero dell’Economia e delle Finanze) procedano, successivamente, ad accertare il superamento dei suddetti vincoli finanziari in termini diversi da quelli stabiliti in via autonoma dall’ente, quest’ultimo sia tenuto ad adeguarsi a tale accertamento, ricalibrando l’operazione di recupero in ragione del pronunciamento dell’organo esterno;

-la seconda questione interpretativa profilata dall’Ente resta assorbita dalla risposta positiva al primo quesito. Per completezza, occorre precisare che, secondo un consolidato orientamento della Corte di cassazione (cfr. Cass., Sez. lavoro, ordinanza del 27/05/2024, n. 14762; in termini analoghi, ordinanza del 20/06/2023, n. 17648), l'art. 4, comma 1, del d.l. n. 16/2014 “non deroga affatto all'art. 2033 cod. civ., con la conseguenza che la P.A. può, nelle ipotesi previste dal citato art. 4, comma 1, recuperare, ai sensi del medesimo art. 2033 cod. civ., le somme illegittimamente versate diretta-mente dal dipendente che le abbia indebitamente percepite”.


Ricordiamo che la norma citata art. 40, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 165/2001, dispone:

3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non puo' eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero). Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.