Contradditorio preventivo non vale per il passato
La Corte di Cassazione, con pronuncia n. 3885 del 12/2/2024 ha affermato che il contraddittorio preventivo endo-procedimentale di cui Dlgs 219/2023 si applica a decorrere dall’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo e non per i contenziosi sorti retroattivamente.