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Contraddittorio preventivo: gli effetti del D.M. 24 aprile 2024

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024, recante la “Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212”. (pubblicato in G.U. Serie Generale n.100 del 30 aprile 2024), elenca gli atti per i quali è escluso il contradditorio preventivo, in applicazione dell'art. 6-bis L. 212/2000, che prevede:

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

  1. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
  2. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
  3. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.”.

Dall’analisi dell’elencazione fornita dal predetto decreto, ben si comprende come lo stesso non produca effetti “diretti” nei confronti dell’agire degli enti locali, in quanto le elencazioni di atti ivi contenute, riguardano solo i tributi erariali.

Tuttavia, è bene chiarire che i comuni possono cercare di sfruttare, indirettamente, il decreto ministeriale, al fine di estrapolare le istruzioni operative da seguire in tema di contraddittorio preventivo. Infatti, lo stesso decreto, oltre a fornire l’elenco degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio preventivo, contiene anche delle definizioni generali che i comuni posso tenere in considerazione per capire se un atto debba o meno essere preceduto dal contraddittorio preventivo ex art. 6-bis L. 212/2000.

Segnatamente, il Decreto definisce:

- all’art. 2, gli automatizzati e sostanzialmente automatizzati tutti gli atti emessi aventi ad oggetto esclusivamente violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati;

- all’art. 3, gli atti di pronta liquidazione gli atti emessi che derivano dai controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati che l’amministrazione possiede;

- all’art. 4, gli atti di controllo formale delle dichiarazioni tutti gli atti che siano stati emessi a seguito di un riscontro formale dei dati rilevati dalle dichiarazioni presentate dal contribuente. Saranno esclusi dal contraddittorio le comunicazioni successive al controllo formale.


NOTA IFEL


Atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio