Contraddittorio preventivo, un enorme lavoro per gli enti locali
L’art. 1 del Dlgs 219/2023 in materia di Statuto del contribuente modifica l’art. 6 della legge 212/2000 introducendo il nuovo art. 6 bis in materia di contraddittorio preventivo:
Art. 6-bis (Principio del contraddittorio). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
1.Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
2.Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
3.L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.
Come rileva, con la consueta chiarezza, IFEL nella Nota di approfondimento al Dlgs 219/2023, l’art. 6-bis, legge 212/2000, introdotto dal d.lgs. 219/2023, rappresenta un punto cardine della riforma dello Statuto, con il quale si adegua la protezione dei diritti fondamentali dei contribuenti agli standard di tutela internazionali e unionali. Per principio del contraddittorio deve intendersi il diritto del soggetto amministrato di essere sentito prima della adozione di un atto che incida sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica.
Il comma 1 stabilisce il principio che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, salvo poi prevedere, nel successivo comma 2, delle deroghe
Il comma 1 precisa che in caso di mancata attivazione del contraddittorio, informato ed effettivo, l’atto è annullabile.
La formulazione della norma appare molto più stringente rispetto al contraddittorio preventivo disciplinato in materia di accertamento con adesione, per il quale l’art. 5-ter, comma 5, d.lgs. 218/199712, dispone che il mancato avvio del contraddittorio comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato. Si tratta della cosiddetta “prova di resistenza” di derivazione giurisprudenziale, in base alla quale il contribuente deve fornire in giudizio la prova che l’omissione del contraddittorio gli ha impedito di far emergere elementi che avrebbero determinato una diversa quantificazione della pretesa fiscale14. Sulla base dei principi della legge delega e di quanto precisato nella relazione illustrativa, la prova della resistenza non dovrebbe più trovare applicazione.
L’ambito di operatività del contraddittorio preventivo obbligatorio viene delimitato dal comma 2 dell’articolo 6-bis, in base al quale “non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
L’adattamento della disciplina generale recata dall’art. 6-bis alla disciplina dei tributi comunali deve essere attuato mediante uno specifico regolamento comunale, che individui:
a) le tipologie di atti per le quali sussiste “il diritto” al contraddittorio,
b) gli atti esclusi dal contraddittorio, individuati anche sulla scorta delle indicazioni eventualmente recate nell’emanando decreto delle Finanze,
c) gli atti per i quali può essere attivato un contraddittorio “facoltativo”, fermo restando, che in quest’ultimo caso, la mancata attivazione non determina l’annullabilità dell’atto, espressamente prevista solo nell’ipotesi in cui vi sia il diritto del contribuente al contraddittorio.
Considerato gli effetti sul bilancio, occorre procedere tempestivamente all’adozione di nuove misure regolamentari, analizzando nello specifico la fattispecie. Ma al di là delle disposizioni regolamentari, che servono a fare chiarezza sull'applicazione dell'istituto del contradditorio preventivo, quello che preoccupa gli enti locali è l'enorme lavoro che ne consegue, visto che devono essere soggetti a contradditorio tutti i presupposti di avviso di accertamento. Delfino & Partners affianca i Comuni in questo percorso: info@gruppodelfino.it – tel. 02-26688686