Conto giudiziale consegnatario azioni, quale valore per le partecipazioni
La sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, n. 186 del 1° luglio 2026, affronta una questione di particolare interesse per la contabilità degli enti locali: quale valore debba essere attribuito alle partecipazioni azionarie dell’ente nel conto giudiziale reso dal relativo consegnatario.
La Corte dei Conti evidenzia che il conto giudiziale non può limitarsi a riprodurre il valore nominale dei titoli, ma deve rappresentare la consistenza effettiva del patrimonio affidato alla custodia dell’agente contabile. Ne consegue che la valorizzazione delle partecipazioni deve seguire il criterio previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale, contenuto nell’Allegato 4/3, punto 6.1.3, al D.Lgs. n. 118/2011, e quindi, in presenza dei relativi presupposti, il criterio della frazione del patrimonio netto della partecipata. Il punto centrale della decisione consiste, pertanto, nella distinzione tra valore nominale della partecipazione e valore contabile della partecipazione. Il primo rappresenta il valore originario o statutario della quota o delle azioni; il secondo deve invece riflettere le modificazioni intervenute nel valore economico-patrimoniale della partecipazione.
La Corte collega tale esigenza alla stessa funzione del conto giudiziale. Quest’ultimo non costituisce un mero adempimento formale dell’agente contabile, ma è lo strumento attraverso il quale viene sottoposta al controllo giudiziale la gestione dei beni e dei valori pubblici affidati alla sua custodia. In questa prospettiva assume rilievo l’art. 29, ultimo comma, del R.D. n. 827/1924, richiamato per gli enti locali dall’art. 93 TUEL: il conto deve consentire di verificare non soltanto la consistenza iniziale e finale dei valori, ma anche le variazioni intervenute durante la gestione.
Di conseguenza, l’utilizzo del valore nominale non costituisce una semplice imprecisione estimativa, quando il criterio applicabile impone invece una valorizzazione correlata al patrimonio netto della partecipata. L'erronea valorizzazione incide sulla stessa attendibilità del conto giudiziale e, secondo la pronuncia, impedisce il discarico dell’agente contabile.
La corretta tenuta del conto giudiziale richiede un raccordo tra gestione patrimoniale, contabilità economico-patrimoniale e funzione dell’agente contabile. Il valore nominale delle azioni costituisce un dato storico della partecipazione, ma non necessariamente il valore da riportare nel conto giudiziale quando la normativa contabile impone un diverso criterio di valutazione.