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Conto giudiziale consegnatario azioni, obbligo di resa per tutti i titoli anche quelli dematerializzati

La Corte Conti Toscana, sezione Giurisdizionale, con sentenza n. 20/2024, ha rilevato che il conto giudiziale modello 22 Consegnatari azioni (termine atecnico che riguarda per il vero tutti i titoli e quote, non solo azioni) deve essere reso anche per i titoli cc.dd. “dematerializzati”, perché inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio (ex multis, Sez. Giur. Molise, sent. n. 64/2015; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 127/2020).

Assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l’agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione….rappresentando l’Ente alle riunioni delle società …esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale. (sez. Veneto, 25.6.2019 n. 99; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 127/2020).

Il conto, redatto sul mod. 22, sottoscritto dall’agente contabile e sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione del motivo delle variazioni (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62; sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto,18.10.2017 n. 122). Ha affermato, infatti, la Corte di cassazione che: “il giudizio non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti” (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390). D’altra parte, l’art. 29 R.D. 23.5.1924 n. 827 stabilisce, infatti, che i consegnatari dei diritti e delle azioni di cui all’art. 20, lett. c) “rispondono anche delle variazioni dei crediti a loro affidati”.

Devono, poi, essere documentate, con apposita relazione, anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62; sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto,18.10.2017 n. 122), anche se tale rendicontazione riguarda “una responsabilità nei confronti dell’ente di appartenenza che sembrerebbe configurarsi più come responsabilità di gestione amministrativa che contabile in senso proprio” (Corte dei conti, sez. controllo Toscana, del. 17/2010/PAR). Sul punto, la Corte di cassazione ha precisato che: “L’agente contabile non può…essere chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto, di atti di esercizio dei diritti dell’azionista o del titolare di partecipazioni (quali l’espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato, l’esercizio di un diritto di opzione)” (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390). Il mancato esercizio dei diritti di azionista pubblico può, tuttavia, comportare ipotesi di responsabilità azionabile avanti la Corte dei conti, ad iniziativa del Pubblico Ministero contabile.

È compito, infine, dell’Amministrazione trasmettere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti i conti degli agenti contabili, muniti del visto di parificazione con le scritture dell’ente, ossia della corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti e quelli riportati nel conto del patrimonio. Vi è conseguentemente la necessità di tenere aggiornati e completi gli inventari, punto di riferimento per il riscontro della parificazione delle scritture. Inserite le singole partecipazioni nel conto generale del patrimonio, sorge l’obbligo della resa del conto giudiziale da parte di ciascun dirigente cui è affidata la gestione della singola partecipazione; l’individuazione dei predetti dirigenti è quindi compito dell’ente (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62).