Conto annuale del personale, partono le sanzioni
Il Ministero Economia e Finanze ha ricordato nella Circolare 25/2022 le modalità di invio del Conto annuale del personale, riguardante la consistenza del personale e le relative spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche.
I dati sono inviati mediante immissione diretta in SICO, con la modalità web o attraverso l’invio dell’apposito kit excel. Nel caso in cui le informazioni siano accentrate per più Enti in un unico sistema informativo, le stesse possono essere trasmesse con FTP (File Transfer Protocol) nel rispetto del protocollo di colloquio definito dall’assistenza tecnica del sistema informativo SICO. A tal fine deve essere inviata un’apposita richiesta all’indirizzo di posta elettronica assistenza.pi@mef.gov.it. Le Istituzioni che si avvalgono di tale opportunità restano comunque responsabili dell’invio dei dati, dell’osservanza dei termini e della rettifica delle informazioni in caso si evidenzino anomalie ed incongruenze in sede di validazione dei medesimi.
L’emergenza pandemica ha influenzato lo sviluppo delle ultime due rilevazioni determinandone un ritardo nello svolgimento. In un’ottica di graduale superamento dell’emergenza, la rilevazione è aperta dal 10 giugno 2022 ed il termine entro cui dovrà essere eseguito l’invio dei dati è posticipato al 20 luglio 2022.
Successivamente alla data di scadenza prevista per la trasmissione del Conto annuale, le Ragionerie territoriali dello Stato inviano la comunicazione delle Istituzioni territoriali che risultano inadempienti o che abbiano inoltrato dati incompleti o errati, al Prefetto del capoluogo di Regione, il quale solleciterà le stesse a trasmettere le informazioni richieste sulla base delle indicazioni contenute nella presente circolare.
La comunicazione va inviata, per conoscenza, anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) - Ufficio III.
Gli Uffici centrali di bilancio provvedono alla medesima comunicazione esclusivamente nei casi di inadempienza di enti pubblici operanti nel territorio, ad eccezione dei Ministeri, Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio e per tutte le altre amministrazioni per le quali si provvede a livello centrale.
L’inadempienza determina l’attivazione della procedura sanzionatoria per l’applicazione delle misure amministrative pecuniarie previste dagli articoli 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989, come modificati dall’art. 3, comma 74, della legge 24.12.2007 n. 24. Il Prefetto del capoluogo di regione, su comunicazione degli Uffici di controllo di I livello della Ragioneria generale dello Stato (RTS e UCB), procede, in sede di prima istanza, a diffidare l’amministrazione inadempiente o parzialmente inadempiente all’invio dei dati entro il termine perentorio di quindici giorni.
Al perdurare dell’inottemperanza oltre il termine assegnato, il Prefetto comunica alla Ragioneria generale dello Stato – IGOP – Ufficio III l’elenco degli enti inadempienti. L’ufficio raccoglierà tutti gli elementi necessari da trasmettere all’ISTAT per l’avvio della procedura sanzionatoria, prevista dal citato articolo 11 del d.lgs. 322/1989.
Tali informazioni costituiscono la base informativa ufficiale per le determinazioni di Governo e Parlamento in materia di personale pubblico nonché, per espressa disposizione di legge, per la quantificazione dei costi dei rinnovi contrattuali.
La rilevazione, che fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), consente in particolare:
alla Corte dei conti di redigere il referto annuale al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie impiegate dalle Amministrazioni pubbliche per le prestazioni lavorative del personale ai sensi dell'art. 60, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 e di attuare gli specifici compiti di controllo in materia di contrattazione integrativa previsti dall'articolo 40 bis del medesimo decreto legislativo;
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di attuare, con riferimento al mondo del lavoro pubblico, i propri compiti di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari interni e territoriali di effettuare il Censimento del personale degli enti locali (CePEL), previsto dall'art. 95 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ai soggetti istituzionalmente destinatari ai sensi del titolo V del d.lgs. n.165/2001 (Corte dei conti, Parlamento, Dipartimento della Funzione pubblica), di effettuare, per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, analisi delle dinamiche occupazionali e di spesa del personale delle pubbliche amministrazioni.
L'indagine è censuaria e vi partecipano gli enti dell'aggregato “Pubblica amministrazione” destinatari delle disposizioni recate dal d.lgs. n.165/2001 in materia di ordinamento del lavoro pubblico. Con l'art. 2, comma 10, del d.l. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 125/2013, è stata prevista - con la sola eccezione degli organi costituzionali - l'estensione della rilevazione del costo del lavoro effettuato attraverso il Conto annuale anche agli enti inseriti nell'elenco Istat di cui all'art.1, comma 3, del d.lgs. 196/2009 (lista S13).
Le variabili rilevate sono:
consistenza e struttura del personale in servizio
consistenza del lavoro part-time e del lavoro flessibile
assenze retribuite e non retribuite
turn-over e mobilità
età anagrafica e anzianità di servizio
titoli di studio
distribuzione geografica
costo del lavoro
consistenza ed utilizzo dei fondi per la contrattazione integrativa
I dati raccolti con il Conto annuale sono pubblicati sul sito https://www.contoannuale.mef.gov.it/.
Tutte le informazioni di organico sono presentate con il dettaglio uomini e donne, realizzando per il pubblico impiego una statistica di genere.