Conto agente contabile gestore struttura ricettiva per imposta di soggiorno, Corte dei Conti ancora divisa
Da tempo teniamo monitorati gli orientamenti Corte dei Conti circa l’obbligo del gestore della struttura ricettiva di redigere il conto giudiziale, dopo la modifica normativa apportata al Dlgs 23/2011 dal DL 34/2020 convertito in Legge 77/2020.
Il DL 34/2020 art. 180 comma 3 dispone “All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»”
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione penale (es. sentenza n. 19680/2021) a seguito della modifica del DL 34/2020 art. 180 comma 3, i gestori delle strutture ricettive non possono più essere considerati agenti contabili, bensì responsabili di imposta. Il gestore della struttura ricettiva sarebbe “responsabile del pagamento” della tassa di soggiorno, ma non più un agente contabile, non più un incaricato di un pubblico servizio in possesso di denaro pubblico.
Secondo la giurisprudenza contabile invece l’orientamento non è unanime.
Si sono espressi per il perdurante regime di agente contabile, le Sezioni Corte dei Conti: Sicilia n. 432 del 2/9/2020, Emilia-Romagna n. 325 del 14/10/2021 e n. 408 del 24/12/2021, Veneto n. 50 del 24/3/2021, Lazio n. 568 del 7/7/2021 , Campania n. 1010 dell’8/10/2021);
Ritengono che il gestore non sia più agente contabile ma che continui ad essere sottoposto al giudizio della Corte dei Conti le Sezioni: Toscana n. 95 del 12/3/2021, n. 162 del 20/4/2021, n. 199 del 6/5/2021, n. 457 del 9/12/2021, n. 464 del 14/12/2021 e n. 14 del 28/1/2022; Calabria n. 195 dell’11/6/2021);
Si sono espressi per l’uscita dal regime di agente contabile le Sezioni Corte dei Conti: Lombardia n. 38 del 12/2/2021, n. 159 del 6/5/2021, n. 289 del 22/10/2021 e n. 6 del 17/1/2022).
In attesa di un orientamento consolidato o, meglio, di una modifica normativa, consigliamo di continuare a considerare l’obbligo di resa del conto giudiziale in capo al gestore della struttura recettiva, salvo diversa indicazione Corte Conti, come nel caso della Sezione Lombardia.