Conto agente contabile consegnatario azioni, considera il valore patrimoniale
La Corte Conti Sicilia, con parere n. 90/2023, ha espresso parere in materia di conto giudiziale consegnatario azioni.
La domanda posta dal Comune istante è così articolata:
- circa il soggetto tenuto alla resa del Conto ha rappresentato il Comune che “l' individuazione del Sindaco o di colui che esercita i diritti dell’azionista, anche per delega, quale agente consegnatario, porta, ad una sostanziale frammistione tra i concetti di maneggio/custodia e diritti del socio, tra principio di separazione, tra attività di indirizzo/governo e attività di gestione ed alla necessità di dover delimitare il perimetro della figura dell’agente consegnatario" ed ancora che "qualora il soggetto nominato Agente consegnatario dei titoli fosse un dirigente che non ha ricevuto le citate specifiche direttive ai fini dell’esercizio dei diritti di azionista - diritti esercitati, invece, dall’organo politico - non avrebbe alcun senso che lo stesso, quale semplice consegnatario a materia, esponesse nel conto giudiziale del consegnatario le partecipazioni al loro valore patrimoniale e le rispettive variazioni risultanti dai fatti di gestione societaria, come se lo stesso fosse in qualche maniera coinvolto nella suddetta gestione/esercizio dei diritti dell’azionista" .
- circa il valore della partecipazione da riportare nel conto del consegnatario, ha rappresentato l'Amministrazione comunale che "Al momento dell’impianto normativo di cui al R.D. 827/1924 e prima della progressiva dematerializzazione dei titoli, non vi è dubbio che i titoli - intesi quale bene mobile dato in consegna (art. 20, lett. c) R.D. n. 827/1924) per i quali sussiste l'obbligo di resa del conto giudiziale da parte del “consegnatario di beni mobili”, il quale “costituisce un agente contabile c.d. a "materia” - dovessero essere indicati nel conto giudiziale al loro valore nominale e che le variazioni della consistenza dei titoli, eventualmente intervenute tra l’inizio e la fine dell’esercizio finanziario, dovessero essere riferite ad eventuali nuove acquisizioni o cessioni di partecipazioni", viceversa, "Il nuovo orientamento invece, discostandosi dal concetto originario di bene mobile e di consegnatario a materia, vorrebbe che le partecipazioni siano indicate al valore patrimoniale e le relative variazioni intervenute tra l’inizio e la fine dell’esercizio finanziario siano quelle risultanti dalla gestione della partecipata (utile/perdita).
Non viene considerato, però, che alla data di scadenza del termine per la resa del conto da parte dell’agente consegnatario, previsto dall’art. 233 del TUEL e fissato entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario a cui si riferisce, il valore patrimoniale delle partecipazioni non è noto, in quanto, a quella data, non sono stati ancora approvati i bilanci societari relativi all’esercizio finanziario chiuso. Dunque, anche volendo sposare la “concezione più ampia del concetto di “maneggio”, non si comprende, come sia possibile indicare nel conto del consegnatario il valore patrimoniale della partecipazione dell’esercizio finanziario chiuso (anno n), né si ritiene confacente indicare il valore patrimoniale riferito all’esercizio finanziario precedente (anno n-1)".
La Sezione ricorda che secondo la “visione tradizionale”, il conto giudiziale reso dal consegnatario di azioni espone la consistenza delle partecipazioni all’inizio e alla fine dell’anno di riferimento, in quantità e al valore che, in assenza di specificazioni, si è ritenuto essere quello nominale; nella sezione “Motivi delle variazioni” sono indicate le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio, riferite ad eventuali nuove acquisizioni o cessioni di partecipazioni.
Viceversa, il più recente orientamento giurisprudenziale supera il criterio del valore nominale delle azioni da riportare nella modello 22.
Si è al riguardo, affermato, infatti, che "dare atto delle variazioni dei titoli necessariamente implica riconoscere la figura dell'agente contabile nel soggetto in grado di dare conto degli atti gestionali che dette variazioni hanno determinato, che porta ad individuare tale soggetto nell'organo o ufficio preposto alla gestione del servizio e al concreto esercizio nelle assemblee societarie del diritto di voto e degli altri diritti e facoltà di partecipazione societaria".
Viene dunque a prevalere l'aspetto della disponibilità giuridica delle azioni, più che l'aspetto della disponibilità materiale e affermata, dunque, la figura dell'agente contabile consegnatario di azioni nel soggetto che gestisce la partecipazione societaria ovvero nel soggetto che per delega dell'Ente, esercita i diritti di socio. Ciò viepiù nell'attuale ordinamento del diritto societario il quale, a far data dalla riforma di cui al d. lgs. n. 6 del 2003, si basa sulla dematerializzazione dei titoli (v. Sez. Giurisd. Molise, sent. n. 53 /2018).
Circa, infine, il valore da indicare nel suddetto modello 22, la Sezione richiama il principio contabile n. 6.1.3 di cui all’All. n. 4/3 del d. lgs. 118 del 2011, secondo cui nel bilancio dell’ente le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al metodo del patrimonio netto di cui all’art. 2426, IV c., del codice civile.
Si ricordano, anche, i principi in materia di bilancio consolidato, i quali prevedono, in ordine alla data di riferimento del bilancio della partecipata, il principio che “Il metodo del patrimonio netto si applica utilizzando il bilancio approvato della partecipata, riferito alla stessa data del bilancio della partecipante. E’, tuttavia, accettabile assumere un progetto di bilancio formalmente redatto dall’organo amministrativo della partecipata, qualora non sia ancora intervenuta l’approvazione da parte dell’assemblea”.
La giurisprudenza contabile in materia ha, sul punto, precisato che la disciplina che regolamenta la metodologia di valutazione delle partecipazioni al patrimonio netto, ha la finalità di consentire di prendere in considerazione nel bilancio del soggetto partecipante, le quote di utili o di perdite e tutte le altre variazioni del patrimonio netto della società partecipata. Con l’effetto che il valore originario della partecipazione viene sistematicamente rettificato per evidenziare i risultati della gestione della partecipata: l’applicazione di tale metodo, coerente con il d. lgs. n. 118 del 2011, consente di evidenziare la situazione finanziaria reale e trasparente delle partecipazioni e della loro incidenza sul bilancio dell’Ente (Sez. giursdiz. Piemonte, ord. n. 21 e 22 /2022).