Contenzioso e contributi a rendicontazione oggetto di controllo
La Corte Conti Emilia Romagna, con deliberazione n. 110/2023 ha rimarcato l’importanza di una costante ricognizione del contenzioso in essere al quale deve essere posta particolare attenzione, anche in via prudenziale, mediante congruo accantonamento al relativo fondo in maniera tale da non esporre l'Ente a possibili squilibri di competenza nell’esercizio in cui dovesse verificarsi un’eventuale soccombenza, nell’ipotesi in cui si concretizzi il rischio di spese non adeguatamente accantonate.
La classificazione delle passività potenziali, cui il Comune è tenuto, individua un diverso grado delle stesse distinguendole tra certe, probabili, possibili o da evento remoto, secondo i seguenti principi:
-il debito certo (indice di rischio 100%) è l’evento che si è tradotto in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
-la passività “probabile”, (indice di rischio del 51%), che impone un accantonamento pari almeno alla percentuale di rischio indicata, è quella attinente ai provvedimenti giurisdizionali non esecutivi nonché ai giudizi non ancora conclusi per i quali il difensore abbia espresso una valutazione di verosimile soccombenza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
-la passività “possibile” la cui verificazione, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è inferiore al probabile, oscillando tra un massimo del 49% e un minimo determinato dalla soglia del successivo criterio di classificazione;
-la passività da evento “remoto”, il cui verificarsi è inferiore al 10%, prevede un accantonamento previsto pari a zero.
In conclusione, la Sezione, nel prendere atto di quanto riferito dall’Organo di revisione in ordine all’assenza di contenzioso significativo tale da procedere ad accantonamento nel risultato di amministrazione, richiama l’Ente a porre particolare attenzione all’evolversi dei procedimenti giudiziari in corso, procedendo al costante aggiornamento del contenzioso pendente per attestare l’eventuale perdurante non necessità di accantonamento o, al contrario, per attestarne la necessità, con verifica di congruità dell’accantonamento in capo all'Organo di revisione.
La Sezione Emilia Romagna si è poi soffermata sui contributi a rendicontazione. In esito ai controlli sul rendiconto 2021, il Comune ha dettagliatamente descritto la provenienza dei residui attivi, che risultano piuttosto elevati, confermando che molti dei residui di parte capitale si riferiscono all’attivazione di diversi interventi finanziati con trasferimenti a specifica destinazione, che di norma vengono erogati a rendicontazione, pertanto dopo che il Comune ha anticipato la spesa.
La Sezione rammenta che, nella contabilizzazione di tali tipi di contributi, al fine di garantire l’esatta corrispondenza dell’imputazione nei bilanci dell’amministrazione erogante e di quella beneficiaria, la prima deve impegnare l’intera spesa prevista nella delibera che dispone il contributo, con imputazione ai successivi esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte della seconda, e quest’ultima ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi in cui sono stati registrati gli impegni.
Essenziale allo scopo si rivela ancora una volta il cronoprogramma predisposto dal beneficiario e presentato al finanziatore al punto che, per garantire l’armonizzazione dei bilanci dell’uno e dell’altro, nel caso si realizzino - come è probabile che accada - scostamenti dell’andamento della spesa da quella programmata, occorre che il beneficiario dia tempestiva comunicazione all’ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il cronoprogramma della spesa. Entrambi gli enti dovrebbero così provvedere alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili.