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Contabilizzazione taglio spending review e conguaglio Covid

Gli stanziamenti da allocare a bilancio a Titolo I spesa, finanziati da risorse correnti, possono essere due, uno per la spending review informatica di cui art. 1 comma 850 Legge 178/2020 ed uno per la spending review ordinaria di cui art. 1 comma 533 e seguenti Legge 213/2023, oppure uno soltanto che somma i due tagli. Il fondo di solidarietà comunale e il fondo unico per le Province devono essere mantenuti al lordo.

La contabilizzazione in spesa sarà fatta in Missione 1, Programma 3, Cofog 1.1, Titolo 1, Macroaggregato 4 Piano dei conti U.1.04.01.01.020 “Trasferimenti correnti al ministero dell’Economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa”.

Il regolarizzo contabile sarà effettuato emettendo mandato di pagamento versato in quietanza di entrata sul Fondo di solidarietà o Fondo unico provinciale o in caso di incapienza, sul capitolo dell'IMU.

Se l’ente locale deve ricevere dallo Stato conguaglio fondi Covid di cui art. 1 comma 508 Legge 213/2023, provvederà ad effettuare similare regolarizzo contabile, finanziando il taglio non solo con risorse proprie (che quindi sarebbero utilizzate in misura inferiore) ma anche con il conguaglio stesso ed emettendo reversale di incasso in quietanza sul Fondo di solidarietà comunale o Fondo unico provinciale e sui trasferimenti fino a concorrenza del conguaglio, contabilizzati come da art. 3 DM Interno 19 giugno 2024. Qualora il conguaglio fondi Covid fosse maggiore delle due spending review, allora la differenza sarà incassata direttamente a Titolo II entrata.