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Contabilizzazione fondi PNRR digitale

In merito alla contabilizzazione dei fondi PNRR digitale, riteniamo utile riepilogare alcuni passaggi:

1.I soggetti attuatori degli avvisi PAdigitale 2026 non devono rendicontare su Regis, in quanto il dialogo avviene in automatico tra le due piattaforme.

2.Si applica il sistema forfetario (Lump Sum); l’erogazione dei fondi avviene per obiettivi, non attraverso la rendicontazione della spesa. Il Comune attesta il raggiungimento del risultato e la regolare esecuzione.

3.Le entrate relative sono esigibili in base al risultato; se il risultato è stato raggiunto nel 2022 tali somme dovevano rimanere a residuo nel 2022, ma se il risultato è stato raggiunto nel 2023, le somme dovevano essere reimputate (entrate e spesa) sul 2023.

4.L’iscrizione a bilancio è a titolo I spesa o titolo II spesa in funzione della tipologia di spesa. Le voci per l’avviso migrazione al Cloud e i canoni sono spesa corrente e l’entrata si alloca a titolo II; le voci relative agli altri avvisi di investimento in beni immateriali sono spesa in conto capitale e l’entrata si alloca a titolo IV. (FAQ 49 Arconet).

5.Non si forma cassa vincolata perché pur, trattandosi di entrate vincolate, l’incasso è successivo al pagamento.

6.Essendo contributi ad esigibilità differita non si forma mai Fondo Pluriennale Vincolato, anche perché non è previsto l’acconto.

7.Le risorse PNRR digitale possono essere utilizzate per la spesa di personale interno al Comune che ha realizzato in economia le attività previste per gli avvisi. Si capitalizza l’operazione in contabilità economico patrimoniale, non serve fare registrazioni in contabilità finanziaria.

8.Non è invece possibile utilizzare le risorse PNRR digitale per assumere nuovi dipendenti.

9.La differenza tra entrata assegnata e spesa sostenuta forma avanzo che di fatto perde il vincolo, anche se si ritiene opportuno mantenere tali risorse destinate alla stessa tipologia di spesa, ovvero per il digitale.

10. L’avanzo “destinato” al digitale è comunque una entrata non ricorrente, quindi non puo’ finanziare i canoni per il correlato servizio.