Contabilizzazione del contratto di rendimento energetico (EPC)
Ai fini della contabilizzazione dei contratto di rendimento energetico (EPC – Energy Performance Contracting) è utile riprendere quanto spiegato dalla Corte Conti Basilicata con parere n. 43/2019.
I magistrati ricordano che i contratti di partenariato pubblico-privato (c.d. PPP) possono essere considerati irrilevanti ai fini del bilancio dell’ente pubblico e, quindi, dei relativi equilibri e vincoli finanziari, con conseguente contabilizzazione off balance, solo ed esclusivamente nei casi, e nel rispetto dei presupposti, previsti dalla normativa vigente e delle indicazioni, volta per volta, fornite da Eurostat.
Ciò che rileva è la vera natura del contratto, avendo riguardo agli effetti economico-finanziari dell’operazione ed al soggetto che in concreto ne viene gravato e ne risulti beneficiato. La contabilizzazione dell’operazione segue il soggetto che in misura prevalente ne sopporta i rischi, e ciò in disparte il titolo o il canovaccio utilizzati per confezionarla contrattualmente.
A decorrere dal 1 gennaio 2015 il contratto di leasing finanziario ed i contratti assimilati - costituiscono indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione (cfr. art. 3, comma 17, legge 350/2003 e Principio contabile n. 3.25 Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), salvo il caso in cui - per come in concreto costruiti- risultino conformi ai presupposti ed ai requisiti della normativa vigente e delle indicazioni Eurostat in materia di PPP.
Del pari anche il contratto di rendimento energetico potrà essere trattato contabilmente off balance, solo se conforme ai requisiti ed ai presupposti previsti in materia di PPP. In entrambi i casi occorre che sia provato che il soggetto privato sia l’effettivo proprietario economico degli assets coinvolti nell’operazione, secondo i criteri fissati dalle decisioni Eurostat in materia. In quest’ottica, dovranno essere contabilizzate on balance tutte le operazioni nell’ambito delle quali l’Ente pubblico assuma, mediante finanziamenti o rilascio di garanzie, oneri superiori al 49% dei costi complessivi dell’operazione. Tale presupposto deve sussistere nel momento genetico-strutturale e persistere anche nella fase attuativa e conclusiva del rapporto, pena la necessità di riclassificare in pendenza di rapporto – l’operazione di investimento come indebitamento a carico dell’Ente pubblico, con tutte le conseguenze a questo connesse anche in termini di eventuale sopravvenuta violazione dei vincoli finanziari.