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Contabilizzazione anticipazione 20%, Arconet fornisce esempi

La Commissione ha ripreso nell’ultima seduta l’esame del quesito, riguardante la modalità di contabilizzazione dell’anticipazione del 20% prevista dall’art. 35, comma 18, del DL n. 50 del 2016 più volte rinviato per necessità di approfondimenti.

In occasione della convocazione i componenti della Commissione hanno ricevuto anche i contributi pervenuti a seguito dei richiesti approfondimenti.

Dopo la presentazione della proposta della Ragioneria Generale dello Stato il rappresentante dell’UPI ha richiamato l’attenzione della Commissione su quanto precisato, in merito dal Consiglio di Stato che ribadisce che trattasi di materia da considerare nell’ambito dell’esecuzione del contratto.

Il rappresentante del Consiglio dei dottori commercialisti ed esperti contabili espone l’approfondimento inviato, ribadendo che l’appalto è un contratto a obbligazioni corrispettive. Se così è, l’erogazione effettuata dall’Ente per consentire all’appaltatore di affrontare le spese iniziali necessarie all’esecuzione del contratto, in assenza di espressa definizione civilistica, e tenuto conto di quanto previsto dall’OIC 19 (il quale definisce gli acconti come "i debiti per anticipi ricevuti dai clienti per forniture di beni o servizi non ancora effettuate […]") si configura come somma di denaro versata a titolo di anticipo sul prezzo di acquisto di un bene/erogazione di un servizio e non, invece, come importo di denaro slegato da una qualsiasi prestazione dell’appaltatore.

Dopo un’accesa discussione la Commissione, con il voto contrario dei rappresentanti ANCI e delle Regioni, approva la seguente risposta al quesito, e condivide gli esempi di contabilizzazione riportati in allegato.

Quesito: Alcuni comuni, richiamando i recenti aggiornamenti al codice dei contratti, chiedono un chiarimento in ordine alla corretta contabilizzazione dell’anticipazione del 20%, prevista dall’a rt. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di consentire agli enti di stabilire se la suddetta anticipazione abbia natura finanziaria e pertanto vada contabilizzata come tale (in termini di concessione di crediti), oppure se abbia natura in conto lavoro e possa essere contabilizzata con imputazione al titolo II della spesa in caso di lavori o del titolo I della spesa in caso di beni e servizi

   Risposta della Commissione Arconet: Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che l’anticipazione del 20% prevista dall’art. 35, c. 18, del DL n. 50 del 2016 deve essere contabilizzata in conto lavori:

  • in contabilità finanziaria imputandola al titolo II della spesa in caso di appalto di lavori o al titolo I della spesa nel caso di acquisizione beni e servizi, negli stanziamenti previsti per la realizzazione dell’opera o per la fornitura dei beni e servizi;
  • in contabilità economico patrimoniale nei seguenti conti del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato:
    • 1.2.1.06.01.01.001    Acconti per realizzazione beni immateriali (in SP tra le Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti);
    • 1.2.2.04.01.01.001    Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali (in SP tra le Immobilizzazioni materiali in corso)
    • 1.3.1.05.01.01.001    Acconti (in caso di acquisizione di beni e servizi. In SP tra le rimanenze,).

Al riguardo si richiamano l’articolo 2424 del codice civile e i principi dell’OIC n. 13, n. 16 e n. 24, i quali prevedono:

  • art. 2424 cc.: le rimanenze di magazzino, iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce CI, comprendono materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, lavori in corso su ordinazione, prodotti finiti e merci, acconti".;
  • OIC n. 13: la voce "acconti" di cui all’articolo 2424 cc comprende le somme corrisposte ai fornitori prima della consegna dei relativi beni;
  • OIC n. 16: le immobilizzazioni materiali possono consistere in beni materiali acquistati o realizzati internamente, beni materiali in corso di costruzione, somme anticipate a fronte del loro acquisto o della loro produzione;
  • OIC n. 24: le immobilizzazioni immateriali comprendono oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo), beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili), avviamento, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti.

Gli acconti sono rappresentati dagli importi corrisposti ai fornitori per l’acquisto di una o più immobilizzazioni immateriali prima che si siano verificate le condizioni per la loro iscrizione in bilancio. Nella voce BI6 "immobilizzazioni in corso e acconti" si possono comprendere:

  • beni immateriali in corso di realizzazione (ad esempio, i costi di realizzazione interna di uno specifico bene immateriale quando diventa ragionevolmente certo l’ottenimento della piena titolarità del diritto);
  • acconti a fornitori per anticipi riguardanti l’acquisizione di immobilizzazioni immateriali.

La Commissione, infine, esamina le proposte di aggiornamento della matrice di transizione che recepiscono le modalità di contabilizzazione dell’anticipazione del 20% previsto dall’art. 35, comma 18, d.lgs. n. 50 del 2016 e le approva.

ESEMPI allegati.