Consulenza del professionista con ditta individuale senza ritenuta d'acconto
Nel caso in cui il professionista senza albo svolga la propria attività come lavoratore autonomo, il committente della prestazione, in qualità di sostituto d'imposta è tenuto ad applicare sull'imponibile della fattura la ritenuta d'acconto del 20 per cento ai sensi dell'articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973. Qualora invece l'attività sia svolta in forma di impresa (ditta individuale o società), l'importo corrisposto non è assoggettato a ritenuta a titolo d'acconto.
Nel caso trattato dalla risposta n. 312/2021, tenuto conto che, secondo quanto affermato nell'istanza, trattasi di "prestazioni di consulenza aziendale eseguite da un consulente titolare di una ditta individuale iscritta al registro delle imprese con regolare partita iva", l'Agenzia delle entrate, contrariamente a quanto ritenuto dal committente, dispone che il corrispettivo dovuto non sia soggetto a ritenuta.
Ciò in quanto, per le professioni non regolate da albo professionale, il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 4 del 2013 dispone che "La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente". Tale disposizione lascia, quindi, la libertà al professionista per il quale non è prevista l'iscrizione ad un albo professionale di scegliere la modalità con la quale svolgere la propria attività.
Seppur l'oggetto dell'attività svolta dal consulente aziendale possa considerarsi come "lavoro intellettuale conferito e svolto in qualità di libero professionista con la prevalenza del lavoro sul capitale investito", il soggetto è munito di partita Iva e titolare di una ditta individuale iscritta al registro delle imprese. Di conseguenza, non è applicabile la ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/1973.