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Bilancio consolidato 2023: è il momento della verifica del perimetro di consolidamento

La Corte dei Conti Valle d’Aosta, nell'ambito della deliberazione n. 8/2024/FRG, ha ripercorso le procedure per l'individuazione e l'aggiornamento del perimetro di consolidamento ex d.lgs. n. 118/2011 ricordando che i “parametri dell’irrilevanza pari a: 3 per cento del totale dell’attivo, del patrimonio netto e dei componenti positivi della gestione, rispetto a quelli della Regione, quale soglia singola per soggetto; 10 per cento del totale dell’attivo, del patrimonio netto e dei componenti positivi della gestione, rispetto a quelli della Regione, quale soglia complessiva dei soggetti GAP intesi unitariamente” devono essere determinate “sui dati del rendiconto dell’anno di riferimento.. e non con riferimento ad altri parametri quali il rendiconto consolidato... Questo si desume dalla lettura del principio contabile che consente la modifica della delibera di perimetrazione all’esito della redazione del Rendiconto di riferimento”.

Oltre all'irrilevanza delle dimensioni economico patrimoniali degli organismi partecipati, ricordiamo come il principio contabile di cui all'allegato 4/4 al D.lgs. 118/20211, preveda anche l’irrilevanza nel caso di quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.

Resta però fermo l'obbligo di consolidamento delle realtà totalmente partecipate e di quelle in house nonché affidatarie dirette di servizio, a prescindere dall'eventuale presenza delle suddette irrilevanze.

Infine è possibile non procedere nel consolidamento di quegli organismi per cui vi sia "impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate” questo però solo al ricorrere di eventi di natura calamitosa e straordinaria.


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