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Consiglio di Stato respinge ricorso sul Fondo di solidarietà comunale

Il Consiglio di Stato, con sentenza 1151/2021, ha respinto il ricorso presentato da un Comune per il riparto del fondo di solidarietà comunale 2019.

L’ente locale ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica chiedendo l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento maturatosi per silentium per effetto della previsione contenuta nell’art. 1, comma 921, della legge n. 145/2018, che ha confermato per l’anno 2019 il riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui all’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228/2012, approvato per l’anno 2018 con d.P.C.M. del 7 marzo 2018, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e consequenziale.

Il Comune ricorrente lamenta di essere stato “fortemente ed indebitamente penalizzato dal d.P.C.M. del 7 marzo 2018, recante ‘Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione risorse spettanti per l’anno 2018” pubblicato sulla G.U. del 10.4.2018”, dal momento che: presenta un significativo saldo negativo, al netto del ristoro derivante dalla soppressione di IMU e TASI sull’abitazione principale, tra gli importi versati al Fondo di solidarietà comunale 2018 (FSC) e quelli ricevuti dal Fondo medesimo; la determinazione della ripartizione delle risorse avrebbe seguito criteri asseritamente errati, anche perché frutto nel tempo di “tagli” progressivi e di continui cambiamenti nei meccanismi di perequazione e nelle basi imponibili; essendo stati confermati i criteri di riparto dell’anno 2018, anche per il 2019 perdurerebbe la penalizzazione subita dal Comune, che avrebbe asseritamente “potuto conoscere le risorse spettanti solo dopo il decorso del termine previsto per l’approvazione del bilancio preventivo”.