Consiglieri comunali, criterio di calcolo del quinto per la richiesta di convocazione del consiglio comunale
Il Ministero dell’Interno ha evidenziato nel parere n. 33702/2024 pubblicato in data 26 febbraio 2025, che per il calcolo del quinto dei consiglieri ex art.39, comma 2, del d.lgs. n.267/2000, in caso di cifra decimale, si applica il criterio dell'arrotondamento per eccesso alla cifra intera superiore (Consiglio di Stato - parere n.129/2021). In particolare:
Si fa riferimento alla nota trasmessa dal segretario comunale di …, con la quale è stato chiesto se il quinto dei consiglieri necessario per la richiesta di convocazione del consiglio comunale, ex art.39, comma 2, del d.lgs. n.267/2000, debba calcolarsi applicando il criterio dell'arrotondamento per eccesso o per difetto.
Al fine dell'individuazione del criterio da utilizzare occorre tenere presente quanto osservato dal Consiglio di Stato, sez.I, con parere n.129 del 1° febbraio 2021, diramato con circolare di questo Dipartimento n.1454 del 4 febbraio 2021. Sulla questione in esame, il Consiglio di Stato, nel citato parere, ha statuito che "in assenza di indicazioni normative espresse di segno diverso, nel caso in cui il risultato della divisione del numero dei componenti l'organo collegiale (o dei consiglieri assegnati) dia un resto in decimali, debba optarsi sempre per l'arrotondamento per eccesso alla cifra intera superiore".
Applicando il criterio dell'arrotondamento per eccesso al caso di specie, considerato che il consiglio comunale del Comune di … è composto da 11 membri, è necessario il numero di tre consiglieri per attivare la procedura per la convocazione del consiglio comunale prevista dall'art.39 del d.lgs. n.267/2000.