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Consentito l'utilizzo di sanzioni cds e parcheggi per il caro bollette

Il DL 198/2022 in conversione in legge, all’art. 11, comma 8-decies proroga a tutto il 2023 la possibilità per comuni, città metropolitane, unioni di comuni e province di destinare alle spese per energia elettrica e gas gli importi riscossi per sanzioni amministrative per violazione delle norme sui limiti di velocità e gli importi per i parcheggi a pagamento gestiti dai medesimi enti.

Come rileva il Servizio Studi del Senato, si tratta di una modifica che incide solo sul criterio di cassa. Essa interviene sull’art. 40-bis del decreto-legge n. 50 del 2022 che consente la menzionata destinazione per il solo anno 2022 e per i soli importi accertati per competenza nell’esercizio 2022, con esclusione degli arretrati. La novella tocca – giova ripetere - solo il periodo di utilizzo delle risorse rivenienti dalle sanzioni (cioè sulla cassa) ma non quello di competenza dell’accertamento delle violazioni, che resta il 2022.

La novella normativa è la seguente:

8-decies. All’articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: “per il solo anno 2022” sono sostituite dalle seguenti:

“per gli anni 2022 e 2023”. All’articolo 40-bis, comma 2, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: “dell’esercizio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “degli esercizi 2022 e 2023”.