Conseguenze del piano di razionalizzazione deliberato in ritardo
La Corte dei Conti Marche, con deliberazione n. 32/2024/VSG, rilevando la mancata trasmissione del piano di razionalizzazione periodica 2020 di un Ente locale e l’approvazione del piano di razionalizzazione 2019 successiva al termine del 31 dicembre previsto dall’art. 20, comma 3 del d. lgs. n. 175/2016, ha precisato che “anche laddove il termine previsto dalla normativa citata non fosse ritenuto perentorio, esso è volto ad assicurare il monitoraggio annuale delle partecipazioni societarie in capo all’ente pubblico, funzionale all’eventuale piano di razionalizzazione che fosse ritenuto necessario. Non sarebbe infatti conforme alla ratio legis l’emanazione di un provvedimento ricognitivo delle partecipazioni societarie che non seguisse la scansione annuale prevista dalla normativa in applicazione, pregiudicando, non solo la conoscibilità della situazione di fatto, ma soprattutto la programmazione delle iniziative di razionalizzazione conseguenti”.
Pur ritenendo il ritardo di lieve entità e circoscritto alla sola deliberazione consiliare (in quanto la relazione è stata comunque definita antecedentemente al 31 dicembre), i Magistrati hanno evidenziato come lo stesso sia comunque “potenzialmente elusivo della sanzione prevista per l’adempimento, così come disposto dall’art. 20, comma 7 del più volte citato TUSP (ex multis, C. conti, sez. reg. contr. Marche, del. n. 70/2021/VSG; sez. reg. contr. Lazio, del. n. 125/2021/VSG)” deferendo così alla Procura regionale della Corte dei conti ogni valutazione circa la possibile attivazione del procedimento sanzionatorio dinnanzi alla competente Sezione giurisdizionale.