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Consegnatario azioni riporta anche le quote di enti partecipati

Vista l'imminente scadenza (30 gennaio 2025) per la consegna dei conti giudiziali agenti contabili, ricordiamo che nel conto consegnatario azioni, firmato dal Sindaco, devono essere riportate tutte le quote possedute in società di ogni genere e in enti partecipati.

La Corte dei Conti Toscana, sezione giurisdizionale, con sentenza n.127/2020 in materia di agente contabile consegnatario azioni ha evidenziato che è necessario presentare il conto giudiziale anche per Consorzi, Fondazioni ed altri enti in quanto anche in questo caso si esercita “l’esercizio di diritti di socio e l’esecuzione di ordini impartiti dal vertice istituzionale con la conseguente necessità di individuare un agente consegnatario che esegua le direttive impartite e ne renda conto tramite l’inserimento della partecipazione nel conto giudiziale, naturale strumento di rendicontazione”.


In materia di valutazione di partecipazioni in enti, il principio contabile applicato All. 4/3 Dlgs 118/2011 e smi evidenzia al paragrafo 6.1.3 che “anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto”, salvo i casi in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell’approvazione), nei quali la partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente. Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente per l’impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del “valore del patrimonio netto” dell’esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo”.