Consegnatario azioni non è chi detiene il titolo
La Corte Conti Toscana sezione giurisdizionale, con sentenza n. 210/2022 ha confermato responsabile della resa del conto giudiziale consegnatario azioni è chi esercita il diritto di voto in assemblea soci, a prescindere da chi detiene il titolo.
I magistrati hanno rilevato che la giurisprudenza più recente, superando la visione tradizionale, cui conseguirebbe che tenuto alla resa del conto dovrebbe essere il soggetto designato dall’ente quale agente consegnatario dei titoli nella loro materialità, cioè colui che le deve unicamente custodire, soluzione che escluderebbe necessariamente l’obbligo di resa del conto per i titoli dematerializzati, ha ritenuto che agente contabile sia più propriamente il soggetto incaricato dall’ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia chi li gestisce (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, 15 novembre 2017 n. 64; Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto,18 ottobre 2017, n. 122). È stato infatti affermato che “assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l’agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione(…) rappresentando l’Ente alle riunioni delle società (…) esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale” (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, 25 giugno 2019, n. 99 e Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana 4 giugno 2020 n. 127).